Testo massima
Il rischio di una quiescenza sine die del processo sospeso non trova più spazio nel sistema giudiziario.
La Corte di Cassazione, prima sezione, con sentenza del 26/03/2013 n.7580, torna a pronunziarsi in merito alla decorrenza del termine per riassunzione nei processi sospesi per questioni di costituzionalità.
Il termine per la riassunzione del giudizio, sospeso in ragione della questione di legittimità costituzionale sollevata nell’ambito di un diverso giudizio, decorre dalla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale sulla Gazzetta Ufficiale e non dalla notificazione operata dalla parte interessata alle controparti.
La decisione è stata giustificata dal timore delle possibili richieste di risarcimento per la ingiustificata durata del processo sul presupposto del principio della ragionevole durata del processo.
La Corte ha dedotto che nel vigore della nuova disciplina della gazzetta ufficiale è prevista la pubblicazione del testo integrale di tutti i provvedimenti della Corte Costituzione, così come delle leggi incluse le ordinanze di manifesta infondatezza e le altre ordinanze che comunque definiscono il giudizio per cui sarebbe facilmente conoscibile tale provvedimento con l’ordinaria diligenza.
Tale decisione è da criticare in quanto impone un onere irragionevole a carico della parte e degli avvocati e per giustificare tale pronunzia la corte è stata persino costretta ad invocare il cd.Rasoio di Ockham “Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem” (“Non si moltiplicano gli enti se non vi è necessità di farlo“).
Nell’ambito della globalizzazione ed informatizzazione dei processi telematici sarebbe sufficiente generare un ALLERT da collegare direttamente alla emissione della decisione della Corte Costituzionale per un sistema efficiente della giustizia, senza inique decisioni che onerano la parte interessa alla lettura quotidiana della Gazzetta Ufficiale.
Testo del provvedimento
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