La riassunzione del processo, operata a norma dell’art.303 cpc, comporta la dichiarazione di contumacia della parte che, benché costituita nella precedente fase del giudizio, non sia comparsa all’udienza fissata per la riassunzione.
TALE MANCATA COMPARIZIONE NON COMPORTA IN ALCUN MODO LA AUTOMATICA RINUNZIA
di tutte le domande già promosse, le quali in alcun modo potranno ritenersi rinunciate o abbandonate, in quanto, tali domande sono relative ad un giudizio che prosegue nella nuova fase, dotata di tutti gli effetti processuali e sostanziali dell’originario rapporto. (Sul punto vedi in senso conforme Cassazione sentenza n.6867 del 30/07/1996; Cassazione sentenza n.3963 del 18/04/1998).
IL COMMENTO
La pronuncia trae origine da un giudizio avente natura risarcitoria promosso dall’attore, quale genitore esercente la patria potestà sulla figlia minore, nei confronti di Caio (conducente) e Sempronio (proprietario), nonché di una società assicuratrice.
Detto giudizio, interrotto a seguito della morte dei procuratori sia dell’attore che della società assicuratrice convenuta, veniva riassunto dall’attore.
Nel giudizio riassunto NON si costituivano i convenuti Caio e Sempronio, i quali avevano proposto domanda riconvenzionale.
Il Tribunale decideva in accoglimento della domanda proposta dall’attore.
Avverso tale decisione proponeva appello la società assicuratrice e si costituivano in giudizio Caio e Sempronio spiegando, altresì, appello incidentale.
La Corte di Appello dichiarava inammissibile l’appello incidentale nella parte relativa alle domande riconvenzionali proposte in primo grado.
La decisione della Corte di Appello è stata impugnata dall’attore in Cassazione e Caio e Sempronio hanno proposto ricorso incidentale.
Con il primo motivo di ricorso incidentale Caio e Sempronio hanno denunziato l’erroneità della pronuncia della Corte di Appello nella parte in cui aveva ritenuto inammissibile l’appello incidentale da essi proposto atteso che, non essendosi costituiti nel giudizio di primo grado a seguito della riassunzione, le domande riconvenzionali proposte erano da ritenersi abbandonate.
La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha accolto il detto motivo affermando che la mancata comparizione di una delle parti nel giudizio riassunto dopo la sua interruzione non fa venir meno l’efficacia degli atti, precedenti all’interruzione, posti in essere dalla parte in tutto il periodo durante il quale essa ha regolarmente partecipato al giudizio.
Sulla base di tale presupposto la Corte, cassando la pronuncia della Corte di Appello, ha affermato il seguente principio di diritto: “La riassunzione del processo, operata a norma dell’art. 303 cod. proc. civ., comporta la dichiarazione di contumacia della parte che, benchè costituita nella precedente fase del giudizio, non sia comparsa, ma da ciò non consegue che le domande dalla stessa parte proposte con l’atto di citazione o in via riconvenzionale debbano ritenersi rinunciate o abbandonate, in quanto tali domande sono relative ad un giudizio che prosegue nella nuova fase, dotata di tutti gli effetti processuali e sostanziali dell’originario rapporto.”
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