ISSN 2385-1376
Testo massima
Si ringrazia per la segnalazione l’Avv. Francesco Namio del foro di Palermo
Anche il Tribunale di Palermo, dott.ssa Gabriella Giammona, con decreto del 03.11.2015, ha autorizzato il creditore ad ottenere dai gestori delle banche dati di cui all’art. 492 bis c.p.c. (anagrafe tributaria, archivio rapporti finanziari, banche dati enti previdenziali), tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti del debitore da sottoporre ad esecuzione forzata.
Il provvedimento in commento, reso a seguito di istanza ex art. 492 bis c.p.c. da parte del creditore, risulta motivato sulla scorta della carenza di qualsivoglia accesso diretto alle banche dati a disposizione dell’Ufficiale Giudiziario, stante la mancata attuazione delle condizioni di cui all’art. 155 quater disp. att. c.p.c. (nella sua attuale formulazione, a seguito della L. 132/2015, di conversione del D.L. 83/2015).
Il Tribunale ha, al contempo, ritenuto sussistenti i presupposti per la concessione dell’autorizzazione al creditore prevista ex art. 155 quinques disp. att. c.p.c,, potendo quest’ultima essere rilasciata “quando le strutture tecnologiche necessarie a consentire l’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario … non sono funzionanti“.
A parere del Giudicante, “il tenore della disposizione evoca tutti i casi di non funzionamento delle strutture, derivante non solo da motivi tecnici, ma anche dalla mancanza dell’accesso diretto o della convenzione di cui all’art. 155 quater c.p.c.“.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 30/2015