ISSN 2385-1376
Testo massima
Il recupero del credito ha da sempre rappresentato una delle principali attività espletate dalle banche, richiedendo un ingente impiego di tempo e risorse, con lo sviluppo di tecniche sempre più sofisticate per la ricerca e l’individuazione dell’esatta consistenza del patrimoniale del debitore.
La possibilità di conoscere i dati personali del debitore ha rappresentato per anni il vero punto nodale del problema, in quanto si è dovuto coniugare il diritto alla riservatezza del debitore con quello del creditore ad ottenere le informazioni utili per soddisfare le proprie ragioni.
Relativamente ai beni immobili esiste un sistema telematico che consente l’immediata individuazione del patrimonio del debitore, attraverso la consultazione di banche dati pubbliche (ma a pagamento), operative sull’intero territorio nazionale, quali Catasto ed Ufficio del Territorio.
Discorso ben differente è quello relativo all’individuazione del patrimonio mobiliare del debitore.
In tal senso, i beni del debitore utilmente sottoponibili ad esecuzione forzata sono:
1.i beni mobili;
2.i mobili registrati;
3.i crediti nei confronti di terzi, depositi bancari e redditi da lavoro.
L’unica opzione disponibile per il creditore insoddisfatto prima della riforma di cui si dirà era rappresentata dal ricorso ad agenzie investigative, pronte a mettere in campo strumenti e tecniche di particolare complessità.
Un’opzione gravosa sul piano strettamente economico, ma che se non altro evitava al creditore di “brancolare nel buio” nell’affannosa ricerca di beni da sottoporre ad esecuzione.
Tale situazione ha consentito, negli anni, al debitore particolarmente “scaltro” di poter occultare le proprie risorse patrimoniali, arrecando danno ed indebolendo le azioni dirette al recupero del credito.
Il sistema è stato fortemente innovato per effetto dell’entrata in vigore del Decreto Legge n.132/2014 (come convertito dalla legge n. 162/14), con cui il Governo ha finalmente introdotto nel nostro ordinamento una norma l’art.492 bis c.p.c. che consente al creditore di poter accedere telematicamente alle banche dati della pubblica amministrazione al fine di poter individuare i beni del debitore da sottoporre a pignoramento.
L’intervento in materia di ricerca telematica dei beni da pignorare è stato realizzato con l’espresso fine di migliorare l’efficienza dei procedimenti di esecuzione mobiliare presso il debitore e presso terzi, in linea con i sistemi ordinamentali di altri Paesi europei (es. i Paesi scandinavi ove i compiti di ricerca dei beni da pignorare sono demandati ad un’agenzia pubblica appositamente costituita; ovvero in Spagna, Austria, Slovenia ed Estonia ove il creditore ha diritto di interrogare le banche dati pubbliche tramite l’ufficiale giudiziario anche prima di promuovere l’esecuzione).
Le modalità per l’accesso alle banche dati della pubblica amministrazione ex art.492 bis cpc – sono descritte dagli art. 155-bis e ss. disp. att. c.p.c.
Il procedimento, introdotto dalla norma, è così strutturato:
– il creditore, munito di titolo esecutivo, deve presentare una istanza al Presidente del Tribunale, che autorizza l’interrogazione;
– a questo punto, sarà l’Ufficiale Giudiziario a procedere concretamente alla consultazione telematica;
– in caso di esito negativo, da una parte, è prevista la possibilità per il creditore di ottenere che l’Ufficiale Giudiziario interroghi il debitore circa eventuali giacenze e/o crediti verso terzi, dall’altra parte, l’eventuale dichiarazione mendace sarà sanzionata con l’applicazione di una multa fino ad euro 316,00, e la reclusione fino ad un anno.
La riforma ha istituito, così, il diritto del creditore munito di titolo esecutivo – previa autorizzazione del Presidente del Tribunale o di un Giudice da lui delegato di interrogare telematicamente, a mezzo dell’Ufficiale Giudiziario, tutte le banche dati afferenti alle pubbliche amministrazioni, ed in particolare:
– Anagrafe Tributaria;
– PRA Pubblico Registro Automobilistico;
– Enti Previdenziali;
– Anagrafe Bancaria dei conti correnti.
L’intermediazione dell’Ufficiale Giudiziario quale soggetto qualificato consentirà, nelle intenzioni del legislatore, proprio quel contemperamento tra le esigenze investigative del creditore e la cautela nel trattamento dei dati personali del debitore.
Il nuovo sistema di ricerca consentirà al creditore, in luogo del dispendioso ricorso alle agenzie investigative di effettuare una vera e propria “radiografia” del patrimonio del debitore, con un semplice, economico e rapido “click“.
La portata innovativa dello strumento di cui all’art. 492 bis c.p.c. risulta poi amplificata dalla possibilità per il creditore, nell’ipotesi in cui la ricerca telematica abbia esito negativo, di ottenere, come detto, che l’Ufficiale Giudiziario interroghi il debitore circa eventuali giacenze e/o crediti verso terzi, con un sistema sanzionatorio per l’ipotesi di dichiarazioni mendaci, che prevede l’applicazione di una multa e finanche la reclusione.
Tale strumento è chiaramente destinato a conferire maggiore efficacia al recupero del credito, precludendo di fatto al debitore (multa e reclusione costituiscono in tal senso un indubbio deterrente) la possibilità di occultare in tutto o in parte il proprio patrimonio e/o la propria situazione reddituale.
Viene finalmente decretata la fine della “caccia al tesoro” del creditore e del relativo gioco a “nascondino” del debitore, nel segno di una concreta efficacia ed efficienza del sistema della giustizia italiana, che consentirà, non da ultimo, di attrarre gli investitori stranieri nell’acquisito dei crediti non performing, con possibile ripresa di valore principalmente per i crediti chirografari polverizzati.
In allegato, l’articolo pubblicato su Milano Finanza del 22.07.2015, a cura dell’Avv. Maria Luigia Ienco, Direttore Scientifico della Rivista Ex Parte Creditoris.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 404/2015