Ai sensi del secondo comma dell’art. 492 bis c.p.c., il soggetto che può essere autorizzato ad accedere mediante collegamento telematico diretto alle informazioni contenute nelle banche dati è, in primis, l’ufficiale giudiziario, nel rispetto delle previsioni degli artt. 155 quater e quinquies disp. att. c.p.c..
In caso di mancato funzionamento delle strutture tecnologiche in uso agli ufficiali giudiziari, il creditore procedente può ottenere dai gestori delle banche dati le informazioni nelle stesse contenute.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Nola, Dott. Giovanni Tedesco, con il decreto del 28.11.2016.
Nel caso di specie, un creditore procedente depositava istanza ex art. 492bis c.p.c., innanzi al Presidente del Tribunale di Nola, con la quale chiedeva di essere autorizzato alla ricerca telematica dei beni del debitore.
Il Tribunale di Nola, rilevata la sussistenza di un titolo esecutivo in favore dell’istante, osservava che, ai sensi del secondo comma dell’art. 492bis c.p.c., il soggetto che può essere autorizzato ad accedere mediante collegamento telematico diretto alle informazioni contenute nelle Banche dati è, in primis, l’ufficiale giudiziario, nel rispetto delle previsioni degli artt. 155 quater e quinquies disp. att. c.p.c..
Il Giudice adito, tuttavia, ricordava che il citato art. 155 quinquies prevede al primo comma, espressamente che in caso di mancato funzionamento delle strutture tecnologiche in uso agli ufficiali giudiziari, il creditore procedente può essere autorizzato ad ottenere dai gestori delle banche dati previste dai citati articoli le informazioni nelle stesse contenute.
Il Tribunale, infine, sottolineato che la regolazione delle modalità di accesso alle banche dati di cui all’art. 155 quater disp. att. c.p.c. ancora da attuare, si riferisce esclusivamente all’accesso degli ufficiali giudiziari e che, invece, nessun decreto attuativo deve essere emanato per l’ipotesi in cui sia il creditore ad essere autorizzato a rivolgersi ai gestori delle banche dati indicate dall’art. 492 bis c.p.c., visti gli artt. 492bis e 155 quinquies disp. att. c.p.c., accoglieva la richiesta del creditore procedente.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RICERCA TELEMATICA DEI BENI DA PIGNORARE: AUTORIZZAZIONE AL CREDITORE DAL TRIBUNALE DI MILANO
ANCHE IN CASO DI NON FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE ATTE A CONSENTIRE L’ACCESSO DIRETTO ALL’UFFICIALE GIUDIZIARIO
Decreto | Tribunale di Milano, Pres. Cesare De Sapia | 28-10-2015
RICERCA TELEMATICA DEI BENI DA PIGNORARE: IL TRIBUNALE DI PADOVA ACCOGLIE L’ISTANZA DEL CREDITORE
È SUFFICIENTE LA NON OPERATIVITÀ DELL’ACCESSO TELEMATICO DA PARTE DELL’UFFICIALE GIUDIZIARIO
Decreto | Tribunale di Padova, dott.ssa Maria Antonia Maiolino | 14-10-2015
AUTORIZZAZIONE IN CASO DI NON FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE A DISPOSIZIONE DELL’UFFICIALE GIUDIZIARIO
Decreto | Tribunale di Milano, dott. Cesare de Sapia | 28-09-2015
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno