ISSN 2385-1376
Testo massima
Anche il Tribunale di Taranto accoglie la richiesta presentata dal creditore ex art. 492 bis c.p.c..
L’art. 492 bis c.p.c. afferma che “Su istanza del creditore procedente, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare(
) con l’autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che l’ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti (
)“
Il procedimento previsto dalla norma, in linea generale, è ricostruito come autorizzazione del Presidente del Tribunale, o del Giudice delegato, al creditore, di operare nella ricerca telematica dei beni da sottoporre a pignoramento a mezzo dell’ufficiale Giudiziario.
Nel caso di specie, il Tribunale ha autorizzato l’Ufficiale Giudiziario alla ricerca in via telematica dei beni da pignorare nei confronti del debitore in forza di un decreto ingiuntivo.
Tuttavia, allo stato, nella consapevolezza di diversi indirizzi interpretativi, gli ufficiali giudiziari, in mancanza delle disposizioni attuative previste, non possono effettuare alcuna ricerca e, pertanto, sussiste il potere presidenziale di superare tale mancanza, autorizzando l’accesso diretto del creditore alle banche dati.
Infatti, ai sensi dell’art. 155 quinques disp. att. c.p.c. “quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all’articolo 492 bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui all’articolo 155 quater, primo comma, non sono funzionanti, il creditore procedente, previa autorizzazione a norma dell’articolo 492 bis, primo comma, del codice, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall’articolo 155 quater di queste disposizioni le informazioni nelle stesse contenute“.
Nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione, delegato dal presidente del tribunale, ha disposto che, fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell’Interno, ai sensi dell’art. 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, l’ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere ed, in particolare, all’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, al pubblico registro automobilistico ed a quelle degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti.
Quanto ai presupposti applicativi previsti dall’art. 492 bis c.p.c. si evidenzia che:
a) la norma non richiede un previo tentativo di pignoramento;
b) per “creditore procedente” è da intendersi il creditore che intenda procedere ad esecuzione forzata, non che vi abbia necessariamente già dato corso;
c) appare sufficiente la verifica presidenziale della sussistenza di un titolo esecutivo.
Si osserva che soltanto a regime, con l’emanazione dei regolamenti attuativi, la ricerca telematica ex art. 492 bis andrà evasa all’ufficiale giudiziario; allo stato attuale, solo per la mancanza di accessibilità alle banche dati, viene richiesta l’autorizzazione al Presidente del Tribunale, necessitandosi della previa notifica del titolo e del precetto, proprio in ragione del soggetto (debitore) nei cui confronti la ricerca viene domandata.
Conclusivamente, può sostenersi che in caso di diniego da parte dell’Ufficiale Giudiziario alla ricerca in via telematica dei beni da pignorare nei confronti del debitore, in forza di un decreto ingiuntivo, non si frappongono ostacoli ad una nuova istanza finalizzata ad ottenere la l’accesso diretto del creditore alle banche dati.
Sul punto si segnala l’iniziativa dell’avv. Maria Luigia Ienco, direttore scientifico della rivista Ex Parte Creditoris, che dapprima ha inviato lettera al Ministro Orlando per sollecitare l’emanazione dei decreti attuativi (http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/art-492-bis-c-p-c-l-iniziativa-di-ex-parte-creditoris-per-l-emanazione-dei-decreti-ministeriali-attuativi.html), e successivamente, su sollecitazione della stessa Rivista, è stata presentata interrogazione parlamentare (http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/art-492-bis-c-p-c-interrogazione-parlamentare-su-iniziativa-di-ex-parte-creditoris.html), in data 13 maggio 2015, consultabile sul sito della camera (http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/09158&ramo=CAMERA&leg=17).
Sul punto, per approfondimenti, si confronti:
PIGNORAMENTO MOBILIARE: IL CREDITORE PUÒ ACCEDERE ALL’ANAGRAFE DEI CONTI CORRENTI
Il Tribunale, se non dispone di idonee strutture tecnologiche, può autorizzare il creditore procedente, in possesso del titolo esecutivo, ad ottenere direttamente dai gestori delle banche dati le informazioni nelle stesse contenute, senza necessità di attendere i decreti attuativi di cui all’art. 155 quater disp. att. cpc.
Ordinanza | Tribunale Mantova, dott.ssa Laura De Simone | 03-02-2015
RICERCA TELEMATICA DEI BENI DA PIGNORARE: IL CREDITORE HA ACCESSO DIRETTO ALLE BANCHE DATI PUBBLICHE
In mancanza dei decreti ministeriali di cui all’art. 155 quater disp. att. cpc, attuativi dell’art. 492 bis cpc, il Giudice dell’Esecuzione (o il Giudice delegato), previa verifica della sussistenza di un titolo esecutivo, può autorizzare il creditore ad ottenere dai gestori delle banche dati pubbliche tutte le informazioni rilevanti ai fini della ricerca telematica dei beni da pignorare.
Il procedimento, in linea generale, è ricostruito come autorizzazione del Presidente del Tribunale, o Giudice delegato, al creditore, di ricercare con modalità telematiche i beni da pignorare, a mezzo dell’ufficiale Giudiziario. Tuttavia, attesa la inoperatività delle strutture tecnologiche necessarie a consentire l’acceso diretto da parte dell’ufficiale Giudiziario alle banche dati, il creditore può ottenere direttamente dai gestori delle predette le informazioni ivi contenute.
La norma non richiede un previo tentativo di pignoramento.
Ordinanza | Tribunale di Pavia, Dott. Balba | 25-02-2015
RICERCA TELEMATICA DEI BENI DA PIGNORARE: ANCHE IL TRIBUNALE DI NAPOLI ACCOGLIE LA RICHIESTA DEL CREDITORE
Anche il Tribunale di Napoli accoglie la richiesta presentata dal creditore ex art. 492-bis c.p.c.
Ordinanza | Tribunale di Napoli, Pres. Azzariti Fumaroli Francesco Saverio | 02-04-2014
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 302/2015