Testo massima
In mancanza dei decreti
ministeriali di cui all’art. 155 quater disp. att. cpc, attuativi dell’art. 492
bis cpc, il Giudice dell’Esecuzione (o il Giudice delegato), previa verifica
della sussistenza di un titolo esecutivo, può autorizzare il creditore ad
ottenere dai gestori delle banche dati pubbliche tutte le informazioni
rilevanti ai fini della ricerca telematica dei beni da pignorare.
Il procedimento, in linea generale,
è ricostruito come autorizzazione del Presidente del Tribunale, o Giudice
delegato, al creditore, di ricercare con modalità telematiche i beni da
pignorare, a mezzo dell’ufficiale Giudiziario. Tuttavia, attesa la
inoperatività delle strutture tecnologiche necessarie a consentire l’acceso
diretto da parte dell’ufficiale Giudiziario alle banche dati, il creditore può
ottenere direttamente dai gestori delle predette le informazioni ivi contenute.
La norma non richiede un previo
tentativo di pignoramento.
Questi i
principi espressi dal Tribunale di Pavia, G.E. Dott. Balba, con ordinanza
depositata in data 25.02.2015.
Nel caso in
esame, la Banca sottoponeva a pignoramento immobiliare i beni del debitore
posti a garanzia del proprio credito, derivante da contratto di mutuo fondiario.
Poiché i beni in questione risultavano ancora invenduti all’esito di numerose
aste ed essendo il valore residuo insufficiente a saldare il debito, la Banca
formulava istanza ex art. 492 bis al
fine di procedere alla ricerca telematica di ulteriori beni da pignorare, deducendo
di non essere a conoscenza dell’esistenza di altri beni da sottoporre ad
esecuzione.
Nell’accogliere
la formulata istanza, il Giudice dell’Esecuzione opera preliminarmente una
ricognizione del combinato disposto degli artt. 492 bis cpc, 155 quater e 155
quinqiues disp. att. cpc, fornendone –
in considerazione della mancata emanazione dei previsti decreti attuativi – un’interpretazione
favorevole alle ragioni creditorie.
Il Giudice
dell’Esecuzione tratteggia preliminarmente le novità normative risultanti dal
D.L. 132/2014, così come convertito dalla Legge n. 162 del 10 novembre 2014,
ben chiarendone i presupposti applicativi, nei termini che seguono:
1) la norma non richiede un previo tentativo di pignoramento (anzi la
procedura di ricerca dei beni appare concettualmente preliminare ad esso);
2) laddove la norma parla di
creditore procedente non deve, quindi, essere lette, come creditore che ha già
proceduto ma che intende procedere ad
esecuzione;
3) conseguente appare sufficiente la verifica
presidenziale della sussistenza di un titolo esecutivo;
Invero,
l’art. 492 bis cpc al comma primo
dispone che, “su istanza del creditore procedente, il
Presidente del Tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il
domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a
procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche
dei beni da pignorare“.
Con detta autorizzazione
– prevede il secondo comma della norma in esame – “il Presidente del Tribunale o un Giudice da lui delegato dispone che
l’ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati
contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le
stesse possono accedere e, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso
l’archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico e in
quelle degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti
per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese
quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e
datori di lavoro o committenti“.
L’art. 155 quinquies disp. att. cpc, introduce
altresì la possibilità per lo stesso creditore procedente di formulare istanza
ex art. 492 bis cpc comma primo, al
fine di ottenere dai gestori delle banche dati pubbliche le informazioni nelle
stesse contenute, nell’ipotesi in cui non
risultino funzionanti le strutture tecnologiche atte a consentire l’accesso
diretto alle banche dati da parte dell’Ufficiale Giudiziario. La Legge n.
162/2014, di conversione del D.L. n. 132/2014, ha demandato al Ministro della
Giustizia – sentiti i Ministri dell’Interno e dell’Economia ed il Garante della
Privacy – l’individuazione delle modalità di accesso alle banche dati ai fini
della ricerca telematica dei beni da pignorare (art. 155 quater disp. att. cpc).
Nel caso in
esame, il Tribunale di Pavia, in considerazione della mancata emanazione dei
decreti attuativi ed appurata la conseguenziale impossibilità per gli Ufficiali
Giudiziari di effettuare qualsivoglia ricerca telematica, aderendo ad un
crescente orientamento giurisprudenziale, ha “ritenuto sussistere il potere presidenziale di superare tale mancanza,
autorizzando l’accesso diretto del creditore alle banche dati“, sull’unico
presupposto della verifica della sussistenza di un titolo esecutivo.
In
conclusione, il Giudice “considerato che
solo a regime, con l’emanazione dei regolamenti attuativi, la richiesta andrà
effettuata all’Ufficiale Giudiziario e che, solo per la mancanza di
accessibilità alle banche dati, verrà richiesta l’autorizzazione al Presidente
del Tribunale“, ha autorizzato la Banca ad ottenere dai gestori delle
banche di cui all’art. 492 bis cpc
tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione dei beni del debitore da
sottoporre ad esecuzione.
In mancanza
dunque di una disciplina transitoria, oltre che dei decreti ministeriali di cui
all’art. 155 quater disp. att. cpc, è
da intendersi legittima e meritevole di accoglimento l’istanza di accesso alle
banche dati per la ricerca telematica dei beni da sottoporre ad esecuzione,
formulata dal creditore procedente al Giudice dell’Esecuzione.
Per
approfondimenti sull’argomento, si rinvia al vademecum sul nuovo processo
esecutivo pubblicato sulla presente Rivista.
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno