ISSN 2385-1376
Testo massima
Anche il Tribunale di Avellino autorizza l’accesso diretto del creditore alle banche dati di cui all’art. 492 bis c.p.c..
Con decreto depositato in data 07.07.2015, il Presidente del Tribunale irpino, operata un’attenta ricognizione dell’art. 492 bis c.p.c., oltre che degli artt. 155 quater e quinquies disp. att. c.p.c., ha accertato il diritto del creditore istante ad interrogare le banche dati di cui alla menzionata norma del codice di rito, avendo preventivamente accertato “che, allo stato, l’Ufficiale Giudiziario di questo Tribunale non dispone delle strutture tecnologiche necessarie all’accesso ai dati suddetti“.
Il Presidente, con il provvedimento in commento, ha “ritenuto sufficiente la verifica della sussistenza di un titolo esecutivo”, dal momento che, quanto agli ulteriori presupposti applicativi del sistema di ricerca telematica dei beni da pignorare, ha ribadito che “la norma non richiede un previo tentativo di pignoramento, anzi, la procedura di ricerca dei beni appare concettualmente preliminare ad esso” e che la qualifica di creditore procedente non debba essere intesa quale “creditore che ha già proceduto, ma che intende procedere ad esecuzione“.
Tale istituto è stato di recente riformato con il D.L. n. 83 del 27.06.2015, con il quale tra le altre cose è stato chiarito che la ricerca telematica dei beni da pignorare è operante anche in assenza dei decreti attuativi di cui all’art. 155 quinquies disp. att. c.p.c..
Tutte le novità introdotte in materia sono consultabili al seguente link:
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 375/2015