ISSN 2385-1376
Testo massima
In totale controtendenza con un orientamento giurisprudenziale ormai maggioritario, il Tribunale di Salerno, con provvedimento depositato in data 11.06.2015, ha disposto il rigetto dell’istanza ex art. 492 bis c.p.c..
In particolare, il Giudice adito ha motivato il proprio diniego all’accesso diretto alle banche dati di cui al secondo comma della sopra richiamata norma del codice di rito, in ragione della mancata emanazione dei decreti ministeriali di cui all’art. 155 quater disp. att. c.p.c., attuativi del richiamato dettato codicistico.
Il provvedimento in commento, frutto di un’interpretazione palesemente restrittiva della normativa adottata in materia di ricerca telematica dei beni da pignorare, non soltanto risulta stridente con quanto statuito da altre Autorità Giudiziarie, ma comprime oltremodo la tutela accordata dal legislatore al creditore, attraverso il combinato disposto degli artt. 492 bis c.p.c. e 155 quater e quinqiuies disp. att. c.p.c..
Significativo, in tale ottica, il passaggio argomentativo svolto invece dal Tribunale di Avellino che, interpretando estensivamente l’inciso di cui all’art. 155 quater disp. att. c.p.c., afferente al mancato funzionamento delle strutture tecnologiche atte a consentire all’Ufficiale Giudiziario l’accesso diretto alle banche dati di cui all’art. 492 bis c.p.c., vi ha ricondotto non solo ostacoli di carattere tecnico, ma anche giuridico, ricomprendendovi appunto la mancata emanazione dei decreti attuativi.
Allo scopo, dunque, di evitare che la mancata emanazione dei decreti ministeriali comporti un vero e proprio congestionamento del sistema ormai codificato, la giurisprudenza è ormai concorde nel consentire l’accesso diretto del creditore alle banche dati di cui all’art. 492 bis c.p.c., previa verifica dell’impossibilità per l’Ufficiale Giudiziario di accedervi, oltre che degli ulteriori presupposti di Legge.
Per la consultazione, invece, dei provvedimenti di accoglimento dell’istanza ex art. 492 bis c.p.c., pubblicati in Rivista, si rinvia ai seguenti link:
ART.492 BIS: L’ACCESSO TELEMATICO DIRETTO DEL CREDITORE È AMMESSO IN ATTESA DEI DECRETI ATTUATIVI
LA GENERICA FORMULAZIONE “QUANDO LE STRUTTURE NON SIANO FUNZIONANTI”, DEVE ESSERE INTERPRETATA ESTENSIVAMENTE
Decreto | Tribunale di Avellino, Pres. Marena | 06-06-2015
RICERCA TELEMATICA DEI BENI DA PIGNORARE: ANCHE IL TRIBUNALE DI TARANTO ACCOGLIE LA RICHIESTA DEL CREDITORE
IN MANCANZA DEI REGOLAMENTI ATTUATIVI, IL CREDITORE POTRÀ AVERE ACCESSO DIRETTO ALLE BANCHE DATI
Decreto | Tribunale di Taranto, dott.ssa Francesca Zanna | 13-05-2015
RICERCA TELEMATICA DEI BENI DA PIGNORARE: ANCHE IL TRIBUNALE DI NAPOLI ACCOGLIE LA RICHIESTA DEL CREDITORE
IN MANCANZA DEI REGOLAMENTI ATTUATIVI IL CREDITORE POTRÀ AVERE L’ACCESSO DIRETTO ALLE BANCHE DATI
Ordinanza | Tribunale di Napoli, Pres. Azzariti Fumaroli Francesco Saverio | 02-04-2015
RICERCA TELEMATICA DEI BENI DA PIGNORARE: IL TRIBUNALE DI AVELLINO AUTORIZZA L’UFFICIALE GIUDIZIARIO
ATTESTATA L’IMPOSSIBILITÀ DEL COLLEGAMENTO, IL PRESIDENTE AUTORIZZA L’ACCESSO DIRETTO DEL CREDITORE
Decreto | Tribunale di Avellino, Pres. Antonio Giovanni Marena | 31-03-2015
RICERCA TELEMATICA DEI BENI DA PIGNORARE: IL CREDITORE HA ACCESSO DIRETTO ALLE BANCHE DATI PUBBLICHE
LA NUOVA DISCIPLINA È IMMEDIATAMENTE OPERATIVA E NON RICHIEDE UN PREVIO TENTATIVO DI PIGNORAMENTO
Ordinanza | Tribunale di Pavia, Dott. Balba | 25-02-2015
PIGNORAMENTO MOBILIARE: IL CREDITORE PUÒ ACCEDERE ALL’ANAGRAFE DEI CONTI CORRENTI
IL CREDITORE PROCEDENTE PUÒ ESSERE AUTORIZZATO A CHIEDERE TUTTE LE INFORMAZIONI PER L’INDIVIDUAZIONE DI COSE E CREDITI DA SOTTOPORRE AD ESECUZIONE.
Ordinanza | Tribunale Mantova, dott.ssa Laura De Simone | 03-02-2015
RICERCA TELEMATICA DEI BENI DA PIGNORARE: IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD AUTORIZZA IL CREDITORE
POSSIBILE LA CONSULTAZIONE DIRETTA DELLE BANCHE DATI DI CUI ALL’ART. 492 BIS C.P.C.
Decreto | Tribunale Napoli Nord, Dott. Caria | 23-12-2014
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 325/2015