Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm
L’art 155 quinquies disp.att. cpc prevede, al primo comma che in caso di mancato funzionamento delle strutture tecnologiche in uso agli ufficiali giudiziari, il creditore procedente può ottenere dai gestori delle banche dati di cui agli artt. 492 bis cpc e 155 quater disp.att. cpc, le informazioni nelle stesse contenute.
La mancata emanazione dei decreti ministeriali di regolazione delle modalità di accesso alle banche dati di cui all’art 155 quater disp.att. cpc si riferisce esclusivamente all’accesso degli ufficiali giudiziari mentre nessun decreto attuativo deve essere emanato per l’ipotesi in cui sia il creditore autorizzato a rivolgersi ai gestori delle banche dati indicate dall’art 492 bis cpc.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Nola, Presidente Giovanni Tedesco, con provvedimento del 01.03.2018.
Con il provvedimento in commento anche il Tribunale di Nola ha autorizzato il creditore ad ottenere dai gestori delle banche dati di cui all’art. 492 bis c.p.c. (anagrafe tributaria, archivio rapporti finanziari, banche dati enti previdenziali), tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti del debitore da sottoporre ad esecuzione forzata.
In particolare, il Presidente delegato ha motivato la concessione dell’autorizzazione sulla base della considerazione per cui se è pur vero che ai sensi del secondo comma dell’art 492 bis cpc soggetto che può essere autorizzato ad accedere mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati è, in primis, l’ufficiale giudiziario, l’art 155 quinquies disp.att.cp.c prevede espressamente al primo comma, che in caso di mancato funzionamento delle strutture tecnologiche in uso agli ufficiali giudiziari, il creditore procedente possa ottenere dai gestori delle banche dati previste le informazioni nelle stesse contenute.
Ciò posto e rilevato altresì che sebbene i regolamenti attuativi delle modalità di accesso alle banche dati di cui all’art 155 quater disp.att. cpc non siano stati ancora emanati, tale impedimento si riferisce esclusivamente all’accesso degli ufficiali giudiziari mentre, invece, nessun decreto attuativo deve essere emanato per l’ipotesi in cui sia il creditore autorizzato a rivolgersi ai gestori delle banche dati indicate dall’art 492 bis cpc, il Presidente delegato ha autorizzato il creditore ad acquisire dai gestori delle predette banche dati le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti del debitore da sottoporre ad esecuzione forzata.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
RICERCA TELEMATICA DEI BENI DA PIGNORARE: CONSENTITO L’ACCESSO DIRETTO DEL CREDITORE ALLE BANCHE DATI
LA MANCATA PUBBLICAZIONE DEI REGOLAMENTI ATTUATIVI NON OSTACOLA L’OPERATIVITÀ DELLA NORMATIVA
Decreto | Tribunale di Napoli Nord, Dott.ssa Paola Caserta | 22.02.2018 |
ART.492 BIS CPC: OVE NON CONSENTITO ALL’U.G. IL CREDITORE PUÒ ACCEDERE DIRETTAMENTE ALLE BANCHE DATI
L’ART. 155 QUINQUIES DISP. ATT. C.P.C. SI RIFERISCE NON SOLO AD IMPEDIMENTI TECNICI MA ANCHE A DIFFICOLTÀ OPERATIVE
Decreto | Tribunale di Paola, Dott.ssa Paola Del Giudice | 22.02.2018 |
RICERCA TELEMATICA BENI DA PIGNORARE: IL CREDITORE PUÒ ACCEDERE DIRETTAMENTE A BANCHE DATI
LA MANCANZA DEI DECRETI ATTUATIVI NON IMPEDISCE LA OPERATIVITÀ
Ordinanza | Tribunale di Napoli Nord, Dott.ssa Paola Caserta | 06.11.2017 |
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