LA MASSIMA
In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt.287 e 288 cpc, e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma.
La procedura di correzione consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo, ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art.391 bis cpc, anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione.
IL CONTESTO NORMATIVO
ART.93 CPC DISTRAZIONE DELLE SPESE
I. Il difensore con procura può chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate.
II. Finché il difensore non abbia conseguito il rimborso che gli è stato attribuito, la parte può chiedere al giudice, con le forme stabilite per la correzione delle sentenze, la revoca del provvedimento, qualora dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per gli onorari e le spese.
ART. 287.CASI DI CORREZIONE
I. Le sentenze contro le quali non sia stato proposto appello (1) e le ordinanze non revocabili possono essere corrette, su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo.
ART. 288. PROCEDIMENTO DI CORREZIONE
I. Se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione, il giudice provvede con decreto.
II. Se è chiesta da una delle parti, il giudice, con decreto da notificarsi insieme col ricorso a norma dell’articolo 170 primo e terzo comma, fissa l’udienza nella quale le parti debbono comparire davanti a lui. Sull’istanza il giudice provvede con ordinanza, che deve essere annotata sull’originale del provvedimento.
III. Se è chiesta la correzione di una sentenza dopo un anno dalla pubblicazione, il ricorso e il decreto debbono essere notificati alle altre parti personalmente.
IV Le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l’ordinanza di correzione.
IL CASO
l’Avvocato LUIGI GIALLO sostiene di aver formulato le spese nella comparsa di primo grado, e, quindi, tempestivamente e in conformità con la giurisprudenza di legittimità (Cass. 14 novembre 1974, n.3616); e che la Corte di appello avrebbe negato la distrazione delle spese di primo grado a favore del procuratore, ravvisando la mancanza, nel relativo giudizio di primo grado della dichiarazione di averle anticipate, richiesta dall’art.93 cpc.
Avverso la suddetta decisione, l’avvocato LUIGI GIALLO ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo deducendo la violazione dell’art.93 cpc.
LA DECISIONE
La corte ha dichiarato inammissibile il ricorso sul presupposto che il rimedio esperibile, avverso la sentenza (nella specie, di appello) che ha rigettato la richiesta al giudice, avanzata dal difensore della parte, di distrarre in suo favore gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di aver anticipato, è il procedimento di correzione degli errori materiali, di cui agli artt.287 e 288 cpc, e non l’ordinario mezzo di impugnazione (nella specie, ricorso per cassazione).
IL COMMENTO
La Corte ha confermato il precedente orientamento pronunziato il 7/07/2010 n.16037 n.16037 con la sentenza Sezioni Unite con la quale risolvendo un contrasto di giurisprudenza, aveva affermato il seguente principio di diritto: “In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt.287 e 288 cpc, e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art.93 cpc, comma 2, – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo, ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art.391 bis cpc, anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione”.
Alla luce di tale decisione, in omissioni o in errori materiali o di calcolo contenuti nella sentenza si potrà proporre il procedimento di correzione degli errori materiali in luogo della impugnazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 6770/2007 proposto da:
LUIGI GIALLO
RICORRENTE
e contro
SPA IN LCA.;
INTIMATI
avverso la sentenza n.3777/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 30/12/2005; R.G.N. 1240/2002;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ai fini che ancora rilevano nel presente giudizio, la Corte di appello di Napoli, in esito all’impugnazione proposta da SPA IN LCA, difesa dall’Avvocato LUIGI GIALLO., relativa alle spese processuali riconosciute a favore della società dal giudice di primo grado, ne aumentò l’importo, ma negò la distrazione delle stesse a favore del procuratore antistatario (sentenza del 30 dicembre 2005).
2. Avverso la suddetta sentenza, l’avvocato LUIGI GIALLO ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo.
Gli intimati non hanno svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Corte di appello ha negato la distrazione delle spese di primo grado a favore del procuratore, che ne aveva richiesto l’attribuzione, ravvisando la mancanza, nel relativo giudizio di primo grado, della dichiarazione di averle anticipate, richiesta dall’art.93 cpc.
Inoltre, ha escluso che potesse avere valore la sopravvenuta dichiarazione, effettuata con l’atto di appello, di avere anticipato le spese sia di primo che di secondo grado.
2. Con l’UNICO MOTIVO di ricorso, l’avv.LUIGI GIALLO deduce la violazione dell’art.93 cpc.
Sostiene che aveva formulato la dichiarazione di aver anticipato le spese nella comparsa conclusionale di primo grado, e, quindi, tempestivamente e in conformità con la giurisprudenza di legittimità (Cass. 14 novembre 1974, n.3616); ipotizza la mancata lettura di tale atto da parte della Corte di merito.
3. Il ricorso è inammissibile.
Il rimedio esperibile, avverso la sentenza (nella specie, di appello) che ha rigettato la richiesta al giudice, avanzata dal difensore della parte, di distrarre in suo favore gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di aver anticipato, è il procedimento di correzione degli errori materiali, di cui agli artt.287 e 288 cpc, e non l’ordinario mezzo di impugnazione (nella specie, ricorso per cassazione).
3.1. Le Sezioni Unite della Corte, risolvendo un contrasto di giurisprudenza, hanno di recente affermato il seguente principio di diritto: “In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt.287 e 288 cpc, e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art.93 cpc, comma 2, – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo, ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art.391 bis cpc, anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione“. (Sez. Un. 7 luglio 2010, n. 16037).
3.2. Il principio, affermato dalle Sezioni Unite in riferimento all’ipotesi di omessa pronuncia del giudice, vale anche per l’ipotesi (rilevante nella specie) di rigetto della richiesta.
Tutte le ragioni a fondamento della decisione delle Sezioni Unite, ed efficacemente sintetizzate nella massima di diritto riportata, valgono per il caso ora all’attenzione della Corte.
3.2.1. Nè può ritenersi che, nel caso di rigetto dell’istanza di distrazione, si determina un’estensione del campo di applicazione del procedimento di correzione.
L’oggetto dell’accertamento del giudice non cambia se si verte in tema di omessa pronuncia o di mancato accoglimento dell’istanza di distrazione. In un caso e nell’altro, il giudice deve limitarsi ad accertare se sussiste o meno la dichiarazione di aver anticipato le spese e non riscosso l’onorario e l’istanza di distrazione.
Come hanno già messo in evidenza le Sezioni Unite, la dichiarazione del distrattario di anticipazione (non gravata dall’onere della prova) è vincolante per il giudice, al quale non spetta alcun margine di sindacato, neppure sulla corrispondenza al vero della stessa.
D’altra parte, le stesse Sezioni Unite hanno ritenuto la migliore compatibilità sistematica del procedimento di correzione rispetto ai rimedi ordinari, proprio sulla base della previsione codicistica (art. 93 c.p.c., comma 2), che riserva il primo rimedio al caso in cui la parte può ottenere la revoca del provvedimento di distrazione dimostrando di aver soddisfatto il credito del difensore. Ipotesi che richiede, da parte del giudice della correzione, un controllo assai più complesso (sull’avvenuto soddisfacimento “del credito del difensore per gli onorari e le spese”), di quello devolutogli in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione. Considerazione che, in ragione dell’identità dell’oggetto dell’accertamento nelle ipotesi di omessa pronuncia sull’istanza e di rigetto dell’istanza, può sicuramente estendersi alla seconda.
Ed inoltre, valgono anche per l’ipotesi ora all’attenzione della Corte, le considerazioni che le stesse S.U. hanno svolto a proposito della compatibilità dell’errore con il caso di omessa pronuncia, ricorrendo più una mancanza materiale che non un vizio di attività o di giudizio da parte del giudice.
Come l’omissione della pronuncia si ricollega ad una mera disattenzione, il rigetto dell’istanza sulla base dell’assunto della mancata dichiarazione (come nella specie) o, in ipotesi, della mancata richiesta di distrazione – stante il vincolo di accoglimento a condizione che il difensore abbia compiuto la dichiarazione di anticipazione e formulato la correlata richiesta di distrazione – rientra nell’ambito proprio della configurazione dei presupposti di fatto che giustificano il ricorso al procedimento di correzione degli errori e delle omissioni materiali.
3.3. La fattispecie concreta all’attenzione della Corte conferma la validità di tale estensione. Infatti, il ricorrente, pur prospettando violazione di legge, argomenta nel senso che la dichiarazione di aver anticipato le spese era contenuta nella comparsa conclusionale di primo grado, mentre la Corte di merito avrebbe fondato la sua decisione sul mancanza di tale dichiarazione, probabilmente, per non aver letto la suddetta comparsa conclusionale.
4. Non avendo gli intimati svolto attività difensiva, non sussistono le condizioni per la pronuncia in ordine alle spese processuali.
PQM
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.
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