In tema di consegna della documentazione bancaria, la forma scritta richiesta dalla legge risulta rispettata dalla predisposizione di una procedura telematica e sulla Banca non grava alcun obbligo relativo alla conservazione delle schermate (cd. “videata”) apparse durante le operazioni, né tale esito pare materialmente e tecnicamente possibile, essendo piuttosto onere del cliente procedere al salvataggio delle schermate laddove sia interessato all’archiviazione delle stesse.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Genova, Giudice Francesca Lippi, con la sentenza n. 2052 del 29 agosto 2023.
A fronte del ricorso per ingiunzione presentato in data 03.02.2021, il Tribunale emetteva, in data 10.02.2021, il decreto Ingiuntivo con cui intimava alla banca di consegnare determinati documenti al ricorrente.
L’istituto di credito produceva in atti la ricevuta di consegna dei documenti richiesti, sottoscritta per accettazione dal cliente senza riserve in data 10.11.2020, che tra gli altri documenti elenca “Ordine di acquisto del 03/10/2013 e del 16/01/2015.”, con questa precisazione: “Gli acquisti sono stati effettuati con il servizio on line, ma non abbiamo a disposizione le schermate visualizzate dal cliente durante l’operazione di acquisto. Inoltre non è neanche possibile simulare una replica in collaudo, perché il titolo è attualmente non trattabile”.
Risultando incontestato che gli ordini erano stati eseguiti online, tale circostanza è stata ritenuta pacifica e provata ex art. 115 c.p.c..
Quanto alla consegna di copia delle schermate online degli ordini di acquisto impartiti, invece, la Banca eccepiva l’inammissibilità della richiesta in quanto il ricorso menzionava espressamente gli ordini di acquisto e faceva comunque presente che la documentazione non si trovava nella disponibilità della banca, né poteva essere riprodotta mediante simulazioni, come era già stato evidenziato nella ricevuta.
Secondo il Tribunale ligure, “sulla Banca non grava alcun obbligo relativo alla conservazione delle schermate (cd. “videata”) apparse durante le operazioni, né tale esito pare materialmente e tecnicamente possibile”, pertanto la domanda del cliente è da considerarsi infondata, in base al principio ad impossibilia nemo tenetur.
Ne è conseguito che il possesso della documentazione negoziale in capo al cliente si doveva presumere, salva l’allegazione della perdita o della distruzione del documento, eventi che, nel caso di specie, non erano stati prospettati né in sede di richiesta alla Banca del 17 settembre 2019 né, tantomeno, nell’ambito del giudizio di opposizione.
Il Tribunale quindi ha revocato il decreto ingiuntivo e ritenuto meritevole di accoglimento la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. per colpa grave, attesa la condotta dell’opposto (non contestazione al momento della consegna dei documenti e violazione del principio di buona fede per non aver richiesto l’integrazione degli stessi prima di intraprendere la procedura monitoria).
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