Va respinta la richiesta di esibizione di documentazione da parte dell’attrice ex art. 119 TUB, posto che la lettera ex art. 119 datata 31 luglio 2013 e spedita dalla società in pari data, appare essere di poco antecedente la notifica dell’atto di citazione. Ciò sta a significare che l’attore ha promosso l’azione di ripetizione, non solo senza essere in possesso della necessaria documentazione bancaria, ma anche senza attendere il decorso del termine di gg. 90 legislativamente concesso alla banca per fornirla ex art. 119 TUB, venendo così meno ai più elementari principi di lealtà processuale nei confronti della controparte.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Roma Giudice Andrea Postiglione, con la sentenza n. 22943 del 29.11.2018.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ORDINE DI ESIBIZIONE: È INDISPENSABILE LA PREVENTIVA RICHIESTA EX ART. 119 T.U.B, ANTE CAUSAM
IRRILEVANTE IL PROCEDIMENTO MONITORIO PER LA CONSEGNA DEI DOCUMENTI PROPOSTA IN CORSO DI CAUSA
Sentenza | Tribunale di Agrigento, Giudice Dott.ssa Silvia Capitano | 13.03.2017 | n.456
ORDINE ESIBIZIONE: NEL RAPPORTO CONTRATTUALE TRA BANCA E CLIENTE VIGE IL LIMITE DELLA DECENNALITÀ RISPETTO ALL’OPERAZIONE CONCLUSA
SI APPLICA IN VIA ANALOGICA LA PREVISIONE DELL’ART. 119 TUB
Ordinanza | Cassazione civile, sez sesta, Pres. Dogliotti – Rel. Genovese | 30.10.2015 | n.22183
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