La natura sostanziale e non processuale dell’istituto di cui all’art. 119 tub comporta una lettura restrittiva dell’oggetto della norma e quindi riferito alla sola documentazione di cui alle singole operazioni bancarie e non anche, ad esempio, alle schede contrattuali, ove diversamente i doveri dell’istituto di credito e per converso i diritti del cliente sono in proposito regolati dalla disposizione di cui all’art. 117 tub.
Questo il principio ribadito dal Tribunale di Massa, Giudice Maurizio Ermellini, con la sentenza n. 571 pubblicata il 2 novembre 2020.
Nella vicenda all’esame del Giudicante, una banca si è opposta al decreto monitorio recante l’ingiunzione alla consegna in favore di una società correntista di copie dei contratti bancari intercorsi inter partes, negando la relativa obbligazione a suo carico. La società aveva infatti allegato il diritto all’esibizione della prova documentale o comunque il diritto di informazione quale espressione del generale principio della trasparenza in materia di contratti bancari di cui all’art. 119 tub.
Con ampio percorso motivazionale, fondato anche su principi ormai consolidati in giurisprudenza, il Giudice ribadisce che il titolare di un rapporto di conto corrente ha sempre diritto di ottenere dalla banca il rendiconto, ai sensi dell’art. 119 tub, anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell’esistenza del rapporto contrattuale, non potendosi ritenere corretta una diversa soluzione sul fondamento del disposto di cui all’art. 210 c.p.c., perché non può convertirsi un istituto di protezione del cliente in uno strumento di penalizzazione del medesimo, trasformando la sua richiesta di documentazione da libera facoltà ad onere vincolante. Tale tutela è stata interpretata in via estensiva, affermando che in materia di scioglimento del contratto di c/c bancario ai sensi dell’ art.78 l.f. per effetto del fallimento del cliente, non si estingue con immediatezza ogni rapporto obbligatorio fra le parti, sussistendo anche per l’ epoca successiva una serie di obbligazioni, ancora di derivazione contrattuale e corrispondenti posizioni di diritto soggettivo (Cass. 15669/07).
Tuttavia, nel caso di specie la domanda di cui al ricorso riguarda le schede contrattuali, più che la documentazione delle singole operazioni bancarie. Secondo il Tribunale, rispetto all’ipotizzata azione di invalidazione parziale dei contratti cui sarebbe funzionale la condanna alla consegna dei documenti in questione, è insuscettibile di supplenza mediante l’istituto di cui all’ art. 210 c.p.c. la carenza di allegazione di prove precostituite da parte attrice.
Il Tribunale nota, infatti, che l’esibizione delle prove non può mai essere considerata in funzione sostitutiva dell’onere di cui all’ art. 2697 cod. civ., sicché sembra confermare che anche il cliente ha un “dovere” di conservazione della documentazione contrattuale consegnatagli al momento della sottoscrizione, onde poter supportare sotto il profilo probatorio l’esercizio di eventuali successive azioni nei confronti dell’istituto.
La pronuncia è degna di nota per l’individuazione del perimetro entro il quale il diritto di consegna ex art. 119 TUB può essere esercitato e, di converso, del confine entro il quale può essere invocato l’eventuale inadempimento all’obbligo di consegna da parte dell’istituto.
A ben vedere, l’interpretazione restrittiva offerta dal Tribunale di Massa consente di riportare sul piano normativo il delicato bilanciamento tra le prerogative del cliente e gli obblighi (di conservazione e consegna) dell’istituto, offrendo una possibile regula juris per tutti quei giudizi incardinati dal correntista-attore che si limiti ad allegare l’assenza di pattuizioni in forma scritta e/o a produrre estratti conto frammentari, poi tentando di colmare le lacune probatorie attraverso richieste stragiudiziali e/o giudiziali di consegna alla banca.
“Normativamente”, l’obbligo di consegna ex art. 119 TUB è quindi limitato alla copia di “singole operazioni” registrate nel decennio anteriore alla richiesta: il legislatore esclude che il cliente possa ad nutum ed in qualunque momento esercitare il diritto alla consegna di documentazione diversa (ad es., contratti e/o estratti conto), per poi tentare di utilizzare l’argomento della mancata consegna, appunto, per legittimare le carenze documentali della propria azione giudiziale, la quale andrà comunque decisa facendo corretta applicazione dei principi di cui all’art. 2697 c.c.. Detto ancora altrimenti: se la Banca non è “normativamente” obbligata alla conservazione ed alla consegna, non potrà subire conseguenze pregiudizievoli da un presunto inadempimento (ad un obbligo che, appunto, non sussiste), almeno nei giudizi in cui l’onere della prova non ricade a suo carico.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CONSEGNA DOCUMENTAZIONE BANCARIA: INAMMISSIBILE IL RICORSO EX ART. 700 CPC PER DIFETTO DI RESIDUALITÀ
VI È L’AZIONE TIPICA DEL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO
Ordinanza | Tribunale di Perugia, Giudice Ombretta Paini | 08.06.2020
OBBLIGHI DI RENDICONTO: LA TARDIVA CONSEGNA AL CORRENTISTA DI ALCUNI ESTRATTI CONTO NON È PRESUPPOSTO AUTOMATICO PER SANZIONARE LA BANCA
OCCORRE ACCERTARNE, SIA PURE CON MODALITÀ SOMMARIA E VALUTAZIONE PROBABILISTICA, LA PORTATA DANNOSA
Ordinanza | Corte di Cassazione, VI sez. civ., Pres. Scaldaferri – Rel. Terrusi | 21.02.2020 | n.4516
L’ESECUZIONE RELATIVA ALLA CONSEGNA DI BENI MOBILI DETERMINATI NON PUÒ ESSERE REITERATA NEI CONFRONTI DEL DEBITORE
NEL CASO DI DOCUMENTI BANCARI, RILEVA IL SOGGETTO LEGITTIMATO A DETENERLI ED A CONSEGNARLI
Sentenza | Tribunale di Milano, Giudice Silvia Vaghi | 15.07.2020 | n.4350
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