Provvedimento segnalato da Donato Giovenzana – Legale d’impresa – con nota di accompagnamento
La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso avanzato da parte dell’imputata – condannata per riciclaggio dai Giudici di merito, in ragione della sua condotta illecita consistita nel versamento, su un libretto di deposito di una cooperativa di consumo, di denaro frutto dell’attività concussiva posta in essere dal marito ai danni di un imprenditore, denaro successivamente prelevato mediante assegni –, ha così precisato i confini delle diverse fattispecie di riciclaggio, autoriciclaggio, ricettazione e favoreggiamento reale:
Il delitto di riciclaggio si distingue dal reato di ricettazione, non tanto con riferimento ai delitti presupposti, bensì sulla base degli elementi strutturali relativi all’elemento soggettivo che implica il dolo specifico dello scopo di lucro nella ricettazione e il dolo generico nel delitto di riciclaggio e all’elemento materiale che, con particolare riferimento all’art.648 bis c. p., ha riguardo all’idoneità ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del bene, in presenza della quale, il concreto intento di lucro può valere a rafforzare, ma non ad escludere, il dolo generico del riciclaggio.
Il delitto di favoreggiamento reale di cui all’art. 379 c.p. concreta una figura criminosa “sussidiaria” rispetto al riciclaggio di denaro – come del resto evidenziato dalla clausola di salvaguardia ivi contenuta – e trova applicazione il principio selettivo della specialità stabilita dall’art. 15 c. p., laddove occorre riconoscere che nella struttura del reato di cui all’art. 648 bis c. p. sono presenti, oltre tutti gli elementi propri dell’altra figura, l’elemento specializzante del compimento di operazioni consapevolmente volte ad impedire in modo definitivo, od anche a rendere difficile l’accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità.
Integra il delitto di riciclaggio, e non il meno grave delitto di ricettazione, la condotta della moglie che deposita sul conto corrente bancario e su un libretto di deposito, e poi preleva mediante assegni, denaro provento dall’attività concussiva attuata dal marito, comandante dell’Arma dei Carabinieri presso l’Ispettorato del lavoro, in danno di un imprenditore, poiché, stante la natura fungibile del bene, in tal modo esso viene automaticamente sostituito con “denaro pulito”.
Ai fini del delitto di autoriciclaggio di cui all’art. 648 ter 1 c. p., non costituisce né “attività economica” né “attività finanziaria” il mero deposito di una somma su un conto corrente o un libretto di deposito, poiché è “economica”, secondo la definizione fornita dal codice civile all’art. 2082, soltanto quella attività finalizzata alla produzione di beni ovvero alla fornitura di servizi ed è “finanziaria” ogni attività rientrante nell’ambito della gestione del risparmio ed individuazione degli strumenti per la realizzazione di tale scopo.
La norma sull’autoriciclaggio di cui all’art. 648 ter c.p. punisce soltanto quelle attività di impiego, sostituzione o trasferimento di beni od altre utilità “commesse dallo stesso autore del delitto presupposto”, finalizzate ad occultare l’origine illecita del denaro o dei beni oggetto del profitto.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, con riferimento al caso di specie, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ia seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RICICLAGGIO: CONCORSO NEL REATO PER DIRETTORE DI BANCA
LA SCELTA ATTIVA DI AUTORIZZARE OPERAZIONI SOSPETTE SENZA SEGNALAZIONE ALL’UIC IMPLICA ACCETTAZIONE DEL RISCHIO
Sentenza | Cassazione Penale, sez. Seconda, Pres. Cammino – Rel. Aielli | 08.03.2016 | n.9472
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/riciclaggio-concorso-nel-reato-per-direttore-di-banca
ANTIRICICLAGGIO: È APPLICABILE IL PRINCIPIO DEL FAVOR REI IN CASO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE
L’ART. 69 D.LGS 90/2017 DISCIPLINA LA SORTE DELLE VIOLAZIONI COMMESSE ANTERIORMENTE ALLA SUA ENTRATA IN VIGORE
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ANTIRICICLAGGIO: INTEGRA IL DELITTO DI RICICLAGGIO IL CONSAPEVOLE IMPEDIMENTO DELL’ACCERTAMENTO DELL’ORIGINE DEI FONDI OPPURE LO RENDE DIFFICILE
DISTINZIONE TRA RICICLAGGIO E RICETTAZIONE
Sentenza | Corte di Cassazione – Seconda Sezione Penale, Pres. Fiandanese – Rel. Beltrani | 17.11.2017 | n.52549
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