Il piano di rientro concordato tra la banca ed il cliente, avente natura meramente ricognitiva del debito, non preclude la contestazione della nullità delle clausole negoziali preesistenti e non esonera pertanto la banca, attrice in giudizio per il pagamento del saldo, dal documentare le condizioni convenute nel contratto di conto corrente, che è soggetto alla forma scritta ad substantiam a norma dell’art. 117 t.u.b.
Questo il principio di diritto espresso dalla Cass. civ., Sez. VI, Pres. Bisogni – Rel. Falabella nella sentenza n. 2855 del 31/01/2022.
Nel caso di specie, una società debitrice e i garanti che avevano prestato fideiussione avevano agito in giudizio al fine di ottenere la restituzione di somme indebitamente corrisposte alla banca in virtù di un rapporto di conto corrente.
La vicenda giungeva in Cassazione: i ricorrenti sostenevano che, ai sensi dell’art. 1988 c.c., l’atto di riconoscimento del debito non potesse comportare la sanatoria del contratto privo della forma scritta ad substantiam.
Sul punto si specifica che il piano di rientro concordato tra la banca ed il cliente, ove abbia natura meramente ricognitiva del debito, non ne determina l’estinzione, nè lo sostituisce con nuove obbligazioni, con la conseguenza che resta valida ed efficace la successiva contestazione della nullità delle clausole negoziali preesistenti.
Trattandosi, invero, di una dichiarazione unilaterale recettizia che non integra una fonte autonoma di obbligazione, ma che ha invece effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, la ricognizione di debito non può poi supplire alla mancata documentazione della pattuizione, soggetta alla forma scritta ad substantiam, da cui tragga origine il detto rapporto.
Applicando tale principio agli interessi, perché sorga un obbligo di pagarli ove pattuiti in misura ultralegale, è necessaria la forma scritta ad substantiam e che perciò è a tal fine inidonea una ricognizione del debito con atto successivo. Sicchè tale dictum va esteso a tutte le pattuizioni regolanti le condizioni contrattuali che, ex art. 117 t.ub. vanno redatte per iscritto.
La Corte, per tali motivi, ha accolto il ricorso, cassando la sentenza con rinvio alla Corte d’Appello competente e regolazione delle spese.
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