LA MASSIMA
Colui che ha sottoscritto una fideiussione a garanzia di crediti bancari cd. Omnibus, NON ha diritto ad ottenere la copia della documentazione bancaria relativa allo svolgimento del rapporto principale ex art. 119 dlgs n.385 del 1993.
IL CASO
Con ricorso ex art.700 cpc, VERDE FRANCO e IMMOBILIARE SRL hanno formulato domanda cautelare art. 700 cpc sui seguenti presupposti:
– i ricorrenti avevano sottoscritto fideiussione omnibus in favore di MEVIO SRL;
– la BANCA avrebbe violato l’obbligo di informazione del rapporto intrattenuto con la società correntista in quanto successivamente alla sottoscrizione della garanzia non avrebbero avuto alcuna informazione;
– la BANCA sarebbe stata in procinto di intraprendere una azione legale;
la omessa informazione avrebbe determinato una situazione di grave pregiudizio per cui i garanti sarebbero incolpevolmente nella impossibilità di contrastare le minacciate iniziative giudiziali e stragiudiziali;
– il garante avrebbe diritto alla consegna della documentazione bancaria in merito al rapporto garantito.
In virtù di tali ragioni, i ricorrenti hanno chiesto:
la consegna immediata ai ricorrenti di tutta la documentazione relativa ai contratti di fideiussione in oggetto nonché di tutti i documenti relativi ai contratti di finanziamento stipulati con la MEVIO SRL di cui in premessa;
la sospensione immediata di ogni effetto eventualmente scaturente dai richiamati contratti di fideiussione;
l’inibitoria con effetto immediato di ogni iniziativa, giudiziale o stragiudiziale, comunque fondata sulle garanzie in esame, ivi inclusa ogni pretesa, richiesta ed azione, sia essa di cognizione, esecutiva o cautelare;
l’inibitoria con effetto immediato della segnalazione dei nominativi dei fideiussori alle banche dati previste dalla normativa in materia di vigilanza bancaria nonché la revoca di ogni eventuale segnalazione già effettuata;
la condanna delle parti resistenti al pagamento delle spese del presente procedimento, con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Si è costituta la BANCA la quale ha contestato la legittimazione attiva dei garanti ad ottenere copia della documentazione inerente il rapporto tra la BANCA e la società garantita nel contratto di fideiussione è prevista la clausola di cui all’ART.5 INFORMAZIONI SULL’ANDAMENTO DEL RAPPORTO GARANTITO ove è testualmente previsto:
“Il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la Banca.
La Banca è comunque tenuta, a richiesta del fideiussore, a comunicargli, entro i limiti dell’importo dallo stesso garantito, l’entità dell’esposizione complessiva del debitore, quale ad essa risultante al momento della richiesta, nonché, previo ottenimento da parte del fideiussore del consenso scritto del debitore principale, ulteriori informazioni concernenti l’esposizione stessa”.
Nel contempo la BANCA ha provveduto alla consegna della copia dei contratti di fideiussione ed ha consegnato in un plico chiuso e sigillato la documentazione oggetto della richiesta, chiedendo al giudice in caso di positivo accoglimento, l’esonero da qualsiasi responsabilità in caso di consegna coattiva.
LA DECISIONE
Il Giudice ha rigettato il ricorso con compensazione delle spese processuali.
In particolare il Tribunale ha dedotto la cessazione della materia del contendere limitatamente alla richiesta di consegna delle copie dei contratti di fideiussione mentre ha negato il diritto del garante ad ottenere la copia della detta documentazione.
Il Giudice, infatti, ha ritenuto non sussistenti, nella fattispecie in esame, i presupposti di legge per la concessione della tutela cautelare.
In ordine al fumus boni iuris, il Giudice ha affermato che non sussiste il diritto del fideiussore a ricevere dal creditore copia della documentazione relativa al debito principale, sia perché il fideiussore, sottoscrivendo la garanzia prestata, si è obbligato a tenersi informato sull’andamento del rapporto, sia in quanto, in ogni caso, la Banca potrebbe, al più, fornire informazioni relative all’esposizione debitoria ma giammai sussiste l’obbligo di quest’ultima a consegnare copia integrale dei documenti relativi al debito senza espressa autorizzazione del debitore principale.
Il Giudice, poi, ha ritenuto, allo stesso modo, insussistente il requisito in esame ai fini della concessione della tutela cautelare in ordine alla domanda di inibizione di azioni dirette alla escussione della fideiussione e della segnalazione alle competenti Banche dati, sul presupposto che i ricorrenti non hanno contestato la sottoscrizione dei moduli fideiussori né sollevata alcuna eccezione di violazione del principio di buona fede, per cui ha giudicato irrilevanti le asserite motivazioni per le quali i garanti avrebbero provveduto alla sottoscrizioni delle fideiussioni, atteso che – in difetto della exceptio doli – ogni deduzione in merito alla escussione della garanzia da parte della banca è del tutto irrilevante.
IL COMMENTO
La decisione evidenzia che la sostanziale differenza tra il contratto di fideiussione codicistica e quello della fideiussione a garanzia di crediti bancari cd. Omnibus, cristallizzando il principio per cui al rapporto fra banca e garante non si applicano in modo automatico le disposizioni del dlgs n.385 del 1993.
Il garante non ha diritto alla consegna degli estratti conto, non rivestendo la medesima posizione del debitore principale atteso che non può in alcun modo considerarsi successore dello stesso con conseguente inapplicabilità dell’art. 119 dlgs n.385 del 1993.
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