In sede di vaglio preliminare di ammissibilità, il Giudice deve verificare se la controversia tra le parti possa essere effettivamente composta in forza di un mero accertamento tecnico; deve escludersi quando vi siano, tra le parti, profili controversi involgenti questioni giuridiche o accertamenti di fatto.
Il ricorso a norma dell’art. 696 bis c.p.c. presuppone che la controversia fra le parti abbia come unico punto di dissenso ciò che, in sede di giudizio di merito, costituirà oggetto di consulenza tecnica, acquisita la quale appare assai probabile che esse si concilieranno, non residuando – con valutazione da compiersi in concreto ex ante – altre questioni controverse, essendo solo in tal modo possibile scongiurare l’instaurazione di procedimenti ante causam volti ad ottenere consulenze tecniche “esplorative”, non precedute – come accadrebbe invece nel giudizio di merito – dalla positiva valutazione del giudice circa la necessità dell’indagine peritale ai fini della decisione.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Roma, Giudice Enrica Ciocca, con l’ordinanza del 14/02/2019.
La vicenda ha riguardato un correntista che ha convenuto in giudizio una banca chiedendo l’accertamento tecnico relativamente alle sottoscrizioni apposte su delle richieste di bonifico nonché su una la richiesta di chiusura del conto corrente.
Si è costituita la Banca resistente, che ha contestato in fatto le deduzioni della ricorrente e chiesto di dichiararsi la inammissibilità dell’avverso ricorso che non rientrava nella previsione dell’art. 696 bis c.p.c.
Il Giudice ha ritenuto il ricorso inammissibile in quanto con esso è stata richiesta consulenza tecnica grafologica, ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c., ma tale norma prevede la possibilità per le parti di chiedere l’espletamento di una consulenza tecnica prima dell’instaurazione di un processo di merito, “anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell’art. 696 c.p.c., ai fini dell’accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito“, demandando al CTU di tentare la conciliazione tra le parti.
Nel procedimento, l’accertamento richiesto è di carattere grafologico (senza che la parte indichi, peraltro, quale azione intende svolgere per confutare documenti a sua firma, indispensabile presupposto per individuare anche la possibilità di conciliazione nel merito) e non mira all’accertamento o determinazione del credito.
Con riferimento al caso di specie, la vicenda richiede accertamenti in fatto in ordine alle condotte delle parti nonché la risoluzione di questioni prettamente giuridiche, che non possono essere rimessi al C.T.U, rendendosi, per contro, necessaria l’instaurazione di un giudizio ordinario a cognizione piena.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Tribunale ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile con condanna al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA EX ART. 696 BIS CPC: INAMMISSIBILE SE RELATIVA A QUESTIONI DI DIRITTO
IMPOSSIBILE SU QUESITI IN MATERIA DI NULLITÀ DI CLAUSOLE CONTRATTUALI
Ordinanza | Tribunale di Castrovillari, Giudice Maria Giovanna De Marco | 12.01.2019 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/consulenza-tecnica-preventiva-ex-art-696-bis-cpc-inammissibile-se-relativa-questioni-di-diritto
ATP EX ART. 696 CPC: NON È AMMISSIBILE PER ACCERTARE EVENTUALI INTERESSI USURARI E ANATOCISTICI
ESCLUSO IL PERICULUM IN QUANTO MANCA IL RISCHIO DI DISPERSIONE DELLE PROVE
Ordinanza | Tribunale di Teramo, Presidente Alessandro Iacoboni | 11.06.2018 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/atp-ex-art-696-cpc-non-e-ammissibile-per-accertare-eventuali-interessi-usurari-e-anatocistici
ATP EX 696 BIS CPC: INAMMISSIBILE PER LA VERIFICA DI ANATOCISMO O NULLITÀ CONTRATTUALI
TALI QUESTIONI PRESUPPONGONO LA SOLUZIONE DI QUESITI GIURIDICI CHE NON POSSONO ESSERE DEMANDATI AL CTU
Ordinanza | Tribunale di Genova, Pres. Enrico Ravera | 10.05.2018 |
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/atp-ex-696-bis-cpc-inammissibile-per-la-verifica-di-anatocismo-o-nullita-contrattuali-2
ATP 696-BIS CPC: INAMMISSIBILE IN CASO DI CONTRASTO SU QUESTIONI GIURIDICHE COMPLESSE
L’ACCERTAMENTO VERTENTE SU QUESTIONI DI DIRITTO NON PUÒ ESSERE DEMANDATO AL CONSULENTE TECNICO
Ordinanza | Tribunale di Roma, Giudice Margherita Libri | 16.02.2018 |
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/atp-696-bis-cpc-inammissibile-in-caso-di-contrasto-su-questioni-giuridiche-complesse
ATP 696-BIS C.P.C.: INAMMISSIBILE PER ACCERTAMENTO USURA O VIOLAZIONE DELLA TRASPARENZA BANCARIA
TRATTASI DI QUESTIONI GIURIDICHE COMPLESSE CHE NON POSSONO ESSERE RISOLTE DAL CTU
Ordinanza | Tribunale di Catanzaro, Pres. Maria Concetta Belcastro | 31.10.2017 |
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/atp-696-bis-c-p-c-inammissibile-accertamento-usura-violazione-della-trasparenza-bancaria
ATP: INAMMISSIBILE PER VERIFICARE ISC DIVERGENTE SU MUTUO
NON È POSSIBILE DEVOLVERE AL PERITO VALUTAZIONI DI NATURA GIURIDICA RELATIVE A INTERPRETAZIONE NORMATIVA T.U.B.
Ordinanza | Tribunale di Firenze, Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli | 07.06.2017 |
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/atp-inammissibile-per-verificare-isc-divergente-su-mutuo
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