I provvedimenti di urgenza hanno natura strumentale e funzione cautelativa del tutto provvisoria, in quanto volti ad evitare che la futura pronunzia del giudice possa restare pregiudicata nel tempo necessario per ottenerla”.
Pertanto, nel ricorso devono indicarsi, a pena di nullità o inammissibilità del ricorso stesso non soltanto la causa petendi ed il petitum mediato, bensì anche le specifiche conclusioni della causa di merito.
L’indicazione degli elementi costitutivi dell’instauranda azione di merito sono necessarie per:
– verificare la competenza del giudice adito in sede cautelare;
– per capire se il provvedimento cautelare richiesto sia effettivamente anticipatorio;
– per tutelare il soggetto destinatario passivo del provvedimento cautelare anticipatorio, il quale deve poter essere in grado di intraprendere il giudizio di merito attraverso il mero richiamo al provvedimento ed al ricorso cautelare, chiedendo il rigetto della domanda di controparte già virtualmente formulata nello stesso ricorso.
In caso di omissione o incompletezza degli elementi oggettivi di identificazione della domanda cautelare e della mancata indicazione della domanda di merito il ricorso cautelare deve ritenersi inammissibile ed insuscettibile di sanatoria ai sensi dell’art. 164 c.p.c.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Torino, sezione specializzata in materia di Imprese, in persona del giudice Edoardo di Capua con l’ordinanza del 15.10.2018.
Nel caso di specie il Tribunale veniva adito per l’emissione di un provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. nei confronti di due società, affinché le stesse provvedessero a: “di mettere a disposizione del ricorrente e/o dei propri consulenti di fiducia durante l’orario d’ufficio, tutta la documentazione contabile, amministrativa, gestionale, commerciale e relative pezze d’appoggio, con diritto di estrarne copia ed ottenere estratti a proprie spese” e di “pronunciare ogni altra statuizione, provvidenza e declaratoria del caso”.
Si costituivano in giudizio le dette società che eccepivano l’inammissibilità del ricorso per incompetenza del Giudice adito, e, in via subordinata, la nullità dello stesso per la sua genericità, anche per l’omessa indicazione della causa di merito a cui dovrebbe essere prodromico.
Il giudice ha concluso per l’inammissibilità del ricorso alla luce delle seguenti molteplici e condivisibili argomentazioni che di seguito si richiamano.
Invero il Giudicante dapprima rammenta che come chiarito dalla giurisprudenza, “il provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. ha natura strumentale e anticipatoria, mirando alla provvisoria realizzazione di una situazione giuridica attiva (del tipo del diritto soggettivo) già perfetta, attraverso il provvisorio mantenimento di uno stato di fatto esistente, cosicché la sentenza di merito, delibando tale situazione di fatto e la correlativa situazione giuridica, vale a consolidare in via definitiva l’effetto giuridico già prospettato in via prodromica” (cfr. in tal senso: Tribunale Bari, sez. III, 10 maggio 2012 in Redazione Giuffrè 2012).
Il Giudice altresì chiarisce che il ricorso d’urgenza ex art. 700 cpc ante causam deve contenere indicazioni sufficienti sulla futura domanda di merito a cautela della quale è richiesta la tutela, tenuto conto:
– del carattere strumentale della domanda cautelare;
– dell’art. 669 ter c.p.c., che impone l’indicazione degli elementi idonei ad individuare il giudice competente per il merito ai fini della verifica della competenza del giudice adito in sede cautelare;
– dell’art. 669 sexies c.p.c. che, consentendo in sede cautelare il compimento di atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti ed ai fini della misura cautelare richiesta, esige la descrizione della domanda di merito che si intende proporre, al fine di valutare compiutamente il requisito del fumus boni juris, come probabile esistenza del diritto che costituirà oggetto del processo a cognizione piena;
– dell’art. 669 septies c.p.c. che, al fine di agevolare l’individuazione delle ragioni di riproponbilità del ricorso in caso di rigetto, presuppone una sufficiente identificazione della domanda di merito;
– degli artt. 669 octies e 669 novies c.p.c., i quali, fatta eccezione per i provvedimenti anticipatori, impongono l’inizio del giudizio di merito nel termine di sessanta giorni, sanzionandone l’inosservanza con l’inefficacia del provvedimento cautelare e, dunque, presuppongono evidentemente che l’indicazione dell’oggetto della domanda di merito sia contemplata nel ricorso.
Il giudice ha poi evidenziato l’esistenza di due opposti orientamenti per cui:
– secondo un primo orientamento giurisprudenziale, nel ricorso devono indicarsi, a pena di nullità o inammissibilità del ricorso stesso non soltanto la causa petendi ed il petitum mediato, bensì anche le specifiche conclusioni della causa di merito;
– secondo altra tesi, prevalente in giurisprudenza, nel ricorso devono specificarsi il petitum mediato e la causa petendi, ma non anche le analitiche conclusioni che integrano il petitum immediato del giudizio di merito.
Tuttavia, secondo questa tesi, la mancata indicazione nel ricorso cautelare delle conclusioni di merito comporta l’inammissibilità o la nullità dello stesso sempre che dal tenore dello stesso non sia possibile dedurre chiaramente il contenuto del futuro giudizio di merito; in altre parole, il ricorso contenente una domanda cautelare proposta prima dell’inizio della causa di merito deve contenere l’esatta indicazione di quest’ultima o, almeno, deve consentirne l’individuazione in modo certo.
A sostegno di entrambe le predette tesi osserva il magistrato che solo tale indicazione consente di accertare il carattere strumentale, rispetto al diritto cautelando, della misura richiesta e, come si è detto, il carattere distintivo di ogni provvedimento cautelare risiede proprio nella “strumentalità”, nel senso che essi sono sempre preordinati all’emanazione di un ulteriore provvedimento definitivo, di cui preventivamente assicurano la fruttuosità pratica.
Inoltre, precisa il Giudicante come l’indicazione degli elementi costitutivi dell’instauranda azione di merito sia necessaria per plurime motivazioni e precisamente:
– verificare la competenza del giudice adito in sede cautelare;
– capire se il provvedimento cautelare richiesto sia effettivamente anticipatorio;
– tutelare il soggetto destinatario passivo del provvedimento cautelare anticipatorio, il quale deve poter essere in grado di intraprendere il giudizio di merito attraverso il mero richiamo al provvedimento ed al ricorso cautelare, chiedendo il rigetto della domanda di controparte già virtualmente formulata nello stesso ricorso.
Infine il giudice, chiarisce quali sono le conseguenze dell’omissione o dell’incompletezza degli elementi oggettivi di identificazione della domanda cautelare e della mancata indicazione della domanda di merito (senza esimersi dal ricordare l’esistenza di diversi ed opposti orientamenti giurisprudenziali) concludendo per l’orientamento, secondo il quale, il ricorso cautelare che non individui compiutamente il contenuto dell’instauranda azione di merito deve ritenersi inammissibile ed insuscettibile di sanatoria ai sensi dell’art. 164 c.p.c..
Alla luce di tanto, considerato che nel caso di specie, la sussistenza del requisito della strumentalità non poteva desumersi dal ricorso, non essendo state indicate le conclusioni della futura causa di merito né potendo essere chiaramente dedotte dal tenore del ricorso stesso, ha dichiarato il ricorso inammissibile.
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