Provvedimento segnalato dall’Avv. Urbano Fabio Cardarelli del foro di Napoli
E’ inammissibile, in sede di procedimento ex art. 702bis e ss. c.p.c., la domanda formulata in udienza e fondata su una causa petendi diversa da quella posta a fondamento della domanda di cui al ricorso introduttivo. Infatti, il thema decidendum risulta cristallizzato con l’atto introduttivo del procedimento, con la comparsa di costituzione e risposta depositata dal convenuto.
Ove con il ricorso la parte abbia contestato i soli interessi moratori, non può estendere la domanda agli interessi corrispettivi.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Napoli Nord, Giudice Maria Grazia Lamonica, con l’ordinanza del 19.04.2019.
Con ricorso ex art. 702bis cpc, due mutuatari hanno adito il Tribunale di Napoli Nord per accertare l’usurarietà del contratto, a causa del superamento del tasso soglia relativamente al tasso di mora.
La banca resistente si è costituita, chiedendo il rigetto con condanna al pagamento delle spese.
In udienza, inoltre, la difesa dei mutuatari, impugnando e contestando tutte le avverse eccezioni ed a seguito di quanto dedotto dalla controparte, ha dedotto l’ulteriore usurarietà del contratto di mutuo, oltre che in riferimento al tasso di mora, anche rispetto al tasso corrispettivo, atteso che i costi assicurativi corrisposti inciderebbero sulla determinazione del TEG contrattuale determinando l’usurarietà originaria del detto mutuo.
Nel caso di specie, risulta che il tasso di mora è stato pattuito nei limiti del tasso soglia, atteso che il tasso mora è stato convenuto nella misura del 6,63%, corrispondente al tasso soglia usura vigente al momento della stipula del contratto di mutuo fondiario, oltre che le parti avevano previsto una specifica clausola di salvaguardia al fine di impedire il superamento del tasso nel corso del rapporto per effetto della oscillazione del costo del denaro.
Quanto invece alla domanda formulata in udienza, circa l’accertamento dell’usurarietà del contratto in relazione al tasso corrispettivo pattuito, il Giudice ha stabilito che si tratta di domanda fondata su causa petendi diversa da quella posta a fondamento della domanda di cui al ricorso introduttivo e, pertanto, inammissibile in sede di procedimento ex art. 702bis e seg. c.p.c., nel quale il thema decidendum risulta cristallizzato con l’atto introduttivo del procedimento e con la comparsa di costituzione e risposta depositata dal convenuto, ed atteso oltretutto che tale domanda non può neppure ritenersi conseguenziale alle eccezioni formulate dalla banca resistente, avendo quest’ultima con la comparsa di costituzione e risposta spiegato mere difese in diritto.
Per tali ragioni, il Tribunale di Napoli Nord ha rigettato le domande avanzate dai ricorrenti, condannandoli al pagamento delle spese.
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno