Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm
L’esistenza del credito, sia pure contestato, legittima il creditore alla presentazione del ricorso di fallimento, il cui oggetto non è, appunto, la verifica del credito del ricorrente, bensì solo l’esistenza dello stato di insolvenza.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Appello di Napoli, Pres. Celentano – Rel. Dacomo, con la sentenza del 05.12.2016.
Nella fattispecie in disamina, una società s.a.s. in liquidazione ed il suo socio accomandatario, impugnavano ex art. 18 L.F. la sentenza dichiarativa del loro fallimento emessa a seguito di istanza presentata dalla Banca creditrice, deducendo quali motivi di impugnazione la mancata definitività del credito della ricorrente, per non essere passata in giudicato la relativa sentenza di accertamento; il decorso di oltre un anno dallo scioglimento della società ai fini di cui all’art. 10 L.F.; il possesso dei requisiti di esenzione dal fallimento di cui all’art. 1 L.F., come evincibili dai bilanci e dalle dichiarazioni dei redditi prodotte, instando pertanto per la revoca della sentenza di fallimento.
Si costituiva in giudizio la creditrice ricorrente, chiedendo il rigetto del reclamo proposto con conferma della sentenza di fallimento e con vittoria di spese di lite.
I giudici di seconde cure, in relazione all’asserito mancato passaggio in giudicato della sentenza fondante il credito della Banca, rilevavano che il titolo era provvisoriamente esecutivo e che non risultavano evidenziati motivi tali da far ritenere la fondatezza dell’appello, osservando che, in ogni caso, l’esistenza del credito, sia pure contestato, legittima il creditore alla presentazione del ricorso di fallimento, il cui oggetto non è, appunto, la verifica del credito del ricorrente, bensì solo l’esistenza dello stato di insolvenza.
In ragione di siffatti rilievi ed in considerazione dell’infondatezza degli ulteriori motivi di ricorso proposti, la Corte respingeva il reclamo condannando i reclamanti al pagamento delle spese di lite, oltre che del contributo unificato previsto ex art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
STATO INSOLVENZA: NON OCCORRE L’ACCERTAMENTO DEFINITIVO DEL CREDITO
La dichiarazione di fallimento presuppone una generale situazione di difficoltà economica dell’impresa
Sentenza | Cassazione Civile, Sezione Prima, Pres. Ceccherini – Rel. Nazzicone | 07.04.2015 | n.6914
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