In tema di notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del decreto di convocazione in udienza effettuata all’indirizzo pec, ex art.15, co, 3 l. fall., la mancata lettura dell’avviso è da attribuire all’imprenditore qualora sia riconducibile ad una sua carenza relativa a compiti di controllo e manutenzione della casella postale.
In tema di notifica telematica del ricorso, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 15, co. 3 l. fall., nel testo successivo alle modifiche apportate dall’art. 17 del d.l. 179/2012 conv. con mod. nella legge 221/12, nella parte in cui non prevede una nuova notifica dell’avviso di convocazione in caso di accertata aggressione ad opera di esterni dell’account di posta elettronica.
Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione, sez. sesta, Pres. Ragonesi – Rel. Genovese, con sentenza del 07.07.2016, n. 13917.
L’utilizzo degli strumenti telematici in ambito processuale, resi possibili dai recenti interventi normativi, ha determinato tutta una serie di problematiche soprattutto in tema di notifiche attraverso PEC.
Nella sentenza in commento, la Suprema Corte interviene sulla specifica questione della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti per la dichiarazione di fallimento dell’impresa insolvente, per cui il novellato art. 15 del RD 267/1942 detta indefettibili regole:
1) Il ricorso ed il decreto devono essere notificati, a cura della Cancelleria, all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal Registro delle Imprese, ovvero dall’Indice Nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti;
2) l’esito della comunicazione è trasmesso, con modalità automatica, all’indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente;
3) laddove, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, si esegue esclusivamente di persona presso la sede risultante dal Registro delle Imprese e, solo laddove essa non può essere compiuta, secondo le suddette modalità, si esegue con il deposito dell’atto nella Casa Comunale del luogo in cui il soggetto fallendo ha la sede quale risultante dal Registro delle Imprese.
Si tratta, dunque, di un complesso ed importante iter notificatorio scandito da una sequenza procedimentale ben precisa, la cui mancata od inesatta osservanza può riverberarsi sulla stessa sentenza dichiarativa di fallimento, che va sempre adottata previa convocazione dei debitori e dei creditori istanti.
Orbene, nella fattispecie, la Corte di Cassazione era stata chiamata a pronunciarsi in un caso in cui il Tribunale, con sentenza confermata in appello, aveva dichiarato il fallimento di una impresa sulla base della circostanza che quest’ultima non era stata messa, a suo dire, in condizione di avere notizia della udienza di convocazione delle parti in quanto il proprio account di posta elettronica era stato oggetto non tanto di trascuratezza ma di aggressione ad opera di esterni, come attestato sia dalla relazione giurata di parte sia da dichiarazione del Provider gestore del sistema.
Una evidenza, dunque, che asseritamente aveva impedito il corretto espletamento delle suddette formalità notificatorie incidendo sulla sentenza dichiarativa di fallimento poi (inutilmente) opposta.
Subordinatamente, veniva sollevata questione di legittimità costituzionale perché, in caso di assenza del debitore all’udienza di cui all’art. 15 L.F., non è prevista una nuova notifica dell’avviso di convocazione ai sensi del secondo comma della stessa disposizione di legge.
Quanto al primo rilievo, la Corte Regolatrice conferma la correttezza del ragionamento seguito dal Giudice di merito, sottolineando come, in subiecta materia, l’esercente di una attività di impresa sia obbligato non solo a munirsi di un indirizzo di posta elettronica ma anche ad assicurarsi del suo corretto funzionamento non essendo utilizzabili a proprio vantaggio comportamenti di cattiva manutenzione o di disinteresse.
Ed, invero, richiamando un suo precedente, rappresentato da Cass. 02/11/2015 n° 22532, i Giudici di Palazzo Cavour precisano che “ai fini del perfezionamento della notifica telematica del ricorso per la dichiarazione di fallimento prevista dal novellato art. 15, co. 3, della L. 267/1942, occorre aver riguardo unicamente alla sequenza stabilita dalla legge e, quindi, dal lato del mittente, alla ricevuta di accettazione, che prova l’avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica e, dal lato del destinatario, alla ricevuta di avvenuta consegna, la quale, a sua volta, dimostra che il messaggio PEC è pervenuto all’indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento dell’avvenuta consegna tramite un testo leggibile dal mittente”.
L’attestazione di consegna rende, quindi, legalmente certa l’avvenuta conoscenza dell’atto, coincidente con la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata, in tutto equiparata alla notifica per posta (così, v. anche Cass. 21/07/2016 n° 15035).
Mette conto di rilevare, a tale ultimo riguardo, che la Corte di Cassazione si è anche pronunciata sul valore giuridico da assegnare alla ricevuta di consegna suindicata considerandola “un documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario, senza tuttavia assurgere a quella certezza pubblica propria degli atti facenti fede fino a quella di falso” (Cass. 21/07/2016 n° 15035).
La notifica nelle forme indicate, non ammetterebbe equipollenti, salvi i noti principi del raggiungimento dello scopo attraverso l’effettiva conoscenza che dell’atto ne ha avuto il destinatario. Così ,in una recente sentenza della Cassazione 31/08/2016 n° 17444, è stato ritenuto che la notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento ed il pedissequo decreto di fissazione della udienza di convocazione, effettuata tramite polizia giudiziaria, non è incompatibile con le regole della procedura fallimentare, ispirate da principi di celerità, e deve intendersi validamente sanato ogni eventuale relativo vizio quando essa è andata a buon fine con l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario, ed a maggior ragione quando il debitore informato del deposito del ricorso si sia costituito ovvero sia comparso senza nulla eccepire.
Lo schema del procedimento notificatorio di cui all’art. 15, 3° co., L.F. (notifica prima via PEC, poi presso la sede sociale ed, infine, presso la Casa Comunale) è applicabile anche nel caso di società cancellata dal Registro delle Imprese.
Ed, invero, ha precisato la S.C. che “prima della modifica della L. F. art. 15 – introdotta dal DL 18/10/2012 n° 179 art. 17 convertito con modificazioni dalla L. 17/12/2012 n° 221 – la giurisprudenza di legittimità ha sempre ritenuto che l’art. 10 L. F., per il quale una società cancellata dal Registro delle Imprese può essere dichiarata fallita entro l’anno dalla cancellazione, implica che il procedimento pre-fallimentare e le eventuali successive fasi impugnatorie continuano a svolgersi, per fictio iuris, nei confronti della società estinta, non perdendo quest’ultima, in ambito concorsuale, la propria capacità processuale”.
Sovente, nella pratica forense, ci si interroga sulle modalità di notifica rispetto ad una società cancellata dal Registro delle Imprese con le conseguenti problematiche laddove essa si rivelasse invalida (la nullità della notifica comporterebbe, infatti, la nullità della sentenza dichiarativa di fallimento con conseguente rimessione degli atti al Tribunale in un contesto in cui il decorso del tempo utile annuale vanificherebbe ogni altro “tentativo concorsuale”).
Molto chiaramente, al riguardo, la Corte di Appello di Venezia 06/07/2015 n° 1715 ha affermato che “occorre distinguere il caso in cui la società cancellata mantenga la PEC ancora attiva da quello in cui sarebbe stata disattivata. Nel primo caso, la casella PEC mantiene la valenza di domicilio elettronico, mentre nel secondo caso difetta il luogo della notifica ma, non potendo comunque riscontrarsi una causa di impossibilità della notificazione, espressamente prevista dal comma 3 dell’art. 15 L.F., la conoscibilità del ricorso deve essere garantita con la notificazione nelle forme ordinarie”.
Ma quid iuris nella ipotesi in cui l’anomalia tecnica, che abbia determinato la mancata conoscenza dell’atto, sia dovuta ad un caso di forza maggiore per cui, secondo il noto brocardo, maior vis cui resisti non potest?
La questione riveste particolare rilevanza nel contesto della tematica scrutinata perché è di tutta evidenza che, in astratta ipotesi, la ricorrenza di una causa di forza maggiore sia idonea ad inficiare il processo notificatorio ed il conseguente provvedimento concorsuale.
Orbene, la sentenza della Cassazione 13917/2016 sottolinea l’importanza, per chi è tenuto a munirsi di un indirizzo di posta elettronica, di assicurare il corretto funzionamento della casella postale certificata e di utilizzare dispositivi di controllo e di vigilanza capaci di scongiurare l’indebita intrusione di terzi e di controllare periodicamente la posta c.d. spam.
Alludendo, dunque, ai principi di autoresponsabilità, la Corte Regolatrice avverte che non sarebbe lecito discutere della ricorrenza di una ipotesi di forza maggiore laddove la mancata conoscenza sia riconducibile alla mancata adozione delle suddette misure (cfr., conformemente, Corte Appello Milano 4a Civile 08/01/2015 n° 54, nonchè Corte Appello Bologna 30/05/2014).
In questo senso, a titolo esemplificativo, potrebbe affermarsi che non costituiscono casi di forza maggiore una o più delle seguenti evidenze:
- mancata lettura del messaggio per difetto di apertura della PEC dovuta ad incuria del destinatario per aver perduto la password;
- mancata lettura del messaggio perché finito nella casella di posta indesiderata (c.d. spam) essendo d’uopo che il destinatario la consulti periodicamente;
- mancata lettura del messaggio dovuta al completamento dello spazio libero messo a disposizione del gestore della PEC dovendo il destinatario aver cura di eliminare le e-mail non più necessarie e permettere così a quelle nuove di comparire nella apposita casella;
- mancata lettura del messaggio perché l’account è stato hackerato o vi è stata una illegittima intrusione da parte di un collaboratore di studio o della segretaria che abbiano cancellato il messaggio.
Come si vede si tratta di situazioni direttamente riconducibili ad una incuria del destinatario nella gestione del funzionamento della casella di posta elettronica, il quale, anche se in buona fede, non potrebbe opporre qualsivoglia causa di giustificazione.
Al contrario possono costituire un motivo giustificato della mancata conoscenza del messaggio quei casi, per l’appunto di forza maggiore, in cui al destinatario nulla e proprio nulla potrebbe imputarsi.
Classica, al riguardo, l’ipotesi, peraltro trattata dalla giurisprudenza di merito (Corte di Appello di Bologna 20/10/2014 n° 2158, ma vedasi anche Corte di Appello Bari Sez. I 21/04/2015 n° 6361) nelle ipotesi in cui la notifica via PEC aveva raggiunto effettivamente una società diversa da quella dichiarata fallita, stante la pacifica eventualità che presso l’Indice Nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC) si trovino iscritte più imprese con il medesimo nominativo ed indirizzo PEC, anche se per una sola di esse tale indirizzo risulta poi attivo.
Il sistema di notifica conseguito dal legislatore in subiecta materia sfugge secondo la S.C. alle critiche di illegittimità costituzionale, identificate nel fatto che l’art. 15 L.F. non prevederebbe una nuova notifica del ricorso e del pedissequo decreto di convocazione al debitore assente in udienza, in ragione della previsione del 3° comma della predetta disposizione, laddove vengono stabiliti i casi in cui debba procedersi attraverso i mezzi ordinari di consegna dell’avviso.
Lo schema procedimentale previsto per la notifica del ricorso in questione, di cui sopra si è parlato, ispirato da esigenze di celerità del procedimento de quo, non comporterebbe infatti oneri straordinari di diligenza; comunque, la previsione della notifica nelle forme ordinarie, quando non è stata possibile quella in via telematica allontanerebbe, come detto, il sospetto di illegittimità costituzionale della normativa esaminata.
Per altri precedenti si veda:
Ammessa anche per fattispecie maturate prima del 31.12.2013
Sentenza | Cassazione Civile, sez. prima, Pres. Nappi – Rel. Ferro | 08.09.2016 | n.17767
Sentenza | Cassazione Civile, sez. prima, Pres. Nappi – Rel. Ferro | 08.09.2016 | n.17767
Dopo la comunicazione dell’indirizzo al Ministero, irrilevante che la pec non sia stata letta dal legale
Sentenza | Cassazione civile, sezione lavoro | 02.07.2014 | n.15070
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