ISSN 2385-1376
Testo massima
La notifica del ricorso di fallimento direttamente attraverso il deposito presso la Casa Comunale integra soltanto l’ultimo tassello di un procedimento che il legislatore ha espressamente descritto quale progressivo nel suo esperirsi e perfezionarsi. La modalità in parola, dovrà quindi essere attuata solo in ipotesi di insuccesso della via telematica e di quella effettuata presso la sede sociale.
È quanto ribadito dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, presidente Gianpiero Scoppa, relatore Valeria Maisto che, con l’ordinanza emessa il 02/04/2014, ha dichiarato improcedibile l’istanza di fallimento presentata da una società creditrice nei confronti di altra società in liquidazione.
Nel caso di specie, dalla relata di notifica in atti si evinceva come l’Ufficiale Giudiziario avesse eseguito la notifica di detto ricorso direttamente attraverso il deposito presso la Casa Comunale della sede dell’impresa, nulla aggiungendo in ordine al prodromico tentativo, previsto dalla legge, di notifica presso la sede sociale, con conseguente irregolarità dell’intero processo notificatorio e, quindi, improcedibilità del ricorso di fallimento.
Il Tribunale ha, infatti, evidenziato come a norma dell’art 15, co.3 L.Fall., come novellato dall’art. 17, co.1, lett. a) del d.l. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni nella L. 221 del 2012, per la notifica dei ricorsi di fallimento depositati a far data dal 01/01/2014 sia previsto un procedimento trifasico e progressivo, che può essere così sintetizzato:
1) notifica da effettuarsi a cura della cancelleria, all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata fornito dal debitore al Registro delle Imprese ovvero all’Indice Nazionale degli indirizzi di PEC delle imprese e dei professionisti- cd INI-PEC, istituito dallo stesso D.L. 179/2012 mediante l’introduzione dell’art. 6-bis nel D.Lgs. 82/2005;
2) notificazione da eseguirsi esclusivamente di persona ai sensi dell’art.107, primo comma, DPR.n.1229/1959, presso la sede risultante dal Registro delle Imprese, da intendersi la stessa quale sede legale o, ove vi sia discrepanza tra la stessa e la sede effettiva dell’organo sociale, anche presso quest’ultima;
3) ove anche il tentativo fatto dall’Ufficiale Giudiziario presso la sede risultante dal Registro delle Imprese risultasse inutiliter datum, la notifica dovrà essere fatta attraverso il deposito dell’atto presso la casa comunale della sede dell’impresa come prima individuata, perfezionandosi al momento stesso del deposito, a differenza di quanto previsto dall’art.143 cpc.
La ratio del legislatore è quella di accelerare l’intero processo notificatorio prodromico all’istruttoria prefallimentare.
I Giudici, hanno, pertanto, alla luce della dell’assenza del perfezionamento del procedimento notificatorio, dichiarato il ricorso improcedibile, non concedendo ulteriore termine per la notificazione, addebitando al creditore la “colpa” del non esatto instaurarsi del contraddittorio.
In conclusione, nel tentativo di cercare un arduo bilanciamento tra l’interesse del creditore alla notifica del ricorso in tempi rapidi e quello del debitore alla conoscibilità “legale” dell’istanza presentata, la nuova disciplina non consente che, in caso di mancato perfezionamento funzionamento della notificazione tramite PEC, il creditore ricorrente possa procedere al deposito alla casa comunale senza aver prima tentato la notificazione presso la sede legale dell’imprenditore.
Per un maggiore approfondimento sull’argomento si segnalano i seguenti articoli:
Testo del provvedimento
In Allegato il testo integrale del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 273/2014