In materia di giudizio dinanzi alla Corte di cassazione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ove dall’esame del fascicolo del giudizio di legittimità e dalle risultanze del sistema informatizzato non risulti il deposito cartaceo della notifica del ricorso. Né la successiva spedizione a mezzo PEC della notifica può sostituire le formalità di deposito cartaceo, poiché l’invio degli atti digitalizzati in allegato ad un messaggio di posta elettronica ha la sola funzione di rendere tali atti disponibili ai Magistrati in formato digitale e di agevolarne l’esame, ma non solleva la parte dall’onere di procedere agli adempimenti imposti a pena di inammissibilità.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Mocci- Rel. Fortunato, con l’ordinanza n. 34192 del 6 dicembre 2023.
Con citazione la società ricorrente conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale la fondazione resistente, chiedendo di dichiarare l’insussistenza di una servitù di passaggio rivendicata dalla Fondazione medesima, con ordine alla convenuta di astenersi da qualsivoglia turbativa e di rimozione delle opere illegittimamente realizzate, oltre al risarcimento del danno.
Il Tribunale accoglieva la domanda, affermando, tra l’altro, che era stata avviata nei termini la procedura di mediazione ex D.Lgs. n. 28 del 2010.
Su appello dell’ente convenuto, la Corte dichiarava improcedibile la domanda, sul rilievo che l’appellata non aveva prodotto la comunicazione di avvenuto deposito della convocazione dinanzi all’organismo di mediazione, negando che fosse possibile sanare in appello il mancato esperimento della mediazione.
Il ricorso in cassazione proposto dalla società è stato dichiarato inammissibile con ordinanza, per carenza di prova del perfezionamento della notifica del ricorso, non avendo parte ricorrente depositato, entro l’adunanza camerale, l’avviso di ricevimento della raccomandata spedita alla fondazione.
Per la revocazione di questa ordinanza ha proposto ricorso la società ricorrente affidandolo a due motivi.
Secondo la Suprema Corte, dall’esame del fascicolo del giudizio di legittimità e dalle risultanze del sistema informatizzato non risultava il deposito cartaceo della notifica del ricorso, ma solo di una memoria illustrativa, deposito che la parte non aveva eseguito neppure in occasione dell’accesso in cancelleria.
La successiva spedizione a mezzo PEC della notifica non poteva sostituire le formalità di deposito cartaceo.
Pertanto, la Corte di Cassazione ha ritenuto non sussistente il denunciato errore revocatorio poichè, come attestato dal precedente Collegio giudicante, la notifica non risultava depositata in cartaceo, non potendo essere surrogata dall’invio dei documenti in formato digitale in allegato al messaggio di posta elettronica indirizzato alla Cancelleria, in ottemperanza alle disposizioni del Protocollo sulla digitalizzazione degli atti.
Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile.
Nulla sulle spese, non avendo la Fondazione svolto difese.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RICORSO PER CASSAZIONE: INAMMISSIBILE SE PONDEROSO E IPERTROFICO, CON UNA MESCOLANZA DI ELEMENTI DI FATTO ED ELEMENTI DI DIRITTO
NECESSARIA L’ESPOSIZIONE LINEARE DELLE VICENDE DI FATTO E DEI MOTIVI DI GRAVAME
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Lombardo – Rel. Varrone | 16.03.2023 | n.7600
RICORSO PER CASSAZIONE: INAMMISSIBILE SE SI PROPONE UN “NON MOTIVO”
IL RICORSO È IDONEO SOLO SE CONTIENE LE RAGIONI PER LE QUALI SI IMPUGNA LA DECISIONE DI MERITO
Ordinanza | Corte di Cassazione, I sez. civ., Pres. Cristiano – Rel. Di Marzio | 24.02.2020 | n.4787
RICORSO PER CASSAZIONE: SE LUNGO 100 PAGINE È INAMMISSIBILE
SPETTA AI GIUDICI DI MERITO VALUTARE PEDISSEQUAMENTE TUTTI I DOCUMENTI DIFENSIVI
Sentenza | Cassazione civile Sezione lavoro | 30.09.2014 | n.20589
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