In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 83, comma terzo, e 365 c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell’atto cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso.
Infatti, la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa si che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di Cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall’art. 1367 c.c. e dall’art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti.
Si rivela, dunque, essenziale, affinché l’avvocato possa spendere il potere di certificazione dell’autografia della sottoscrizione della parte che la legge gli attribuisce, la “collocazione topografica” della procura rispetto all’atto cui la stessa accede. E tanto si rinviene dalla stessa lettera della legge (art. 83 c.p.c.), la quale, per altro verso, non fa menzione della data (né tantomeno del luogo) di conferimento quale requisito di forma-contenuto della procura alle liti.
Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione, Sez. Unite, Pres. Di Virgilio – Rel. Vincenti, con la sentenza n. 2075 del 19 gennaio 2024,
Con ricorso affidato a quattro motivi, l’ente riscossore impugnava la sentenza del Tribunale di Agrigento, accoglieva l’opposizione proposta dal debitore alla cartella di pagamento notificatagli da essa Agente della Riscossione per un importo di euro 12.533,62, dichiarando detta cartella “priva di efficacia giuridica”.
Con ordinanza interlocutoria la Terza Sezione rilevava d’ufficio che la procura conferita dall’ente riscossore al proprio difensore risultava rilasciata in Palermo in data 28/7/2021, mentre il ricorso introduttivo, secondo le indicazioni in esso contenute, risultava redatto in Agrigento in data 29/9/2021; pertanto, trasmetteva gli atti al Primo Presidente, il quale assegnava la causa alle Sezioni Unite in ragione della questione di massima di particolare importanza e, comunque, oggetto di contrasto giurisprudenziale relativa alla validità della procura speciale conferita dalla ricorrente.
Le Sezioni Unite, su sollecitazione della Terza Sezione, sono state investite della decisione sulla questione attinente al conferimento della procura speciale per proporre il ricorso per cassazione e, segnatamente, se questa possa essere rilasciata anche in data anteriore alla redazione del ricorso e in luogo diverso da quello indicato nell’atto stesso.
La Sezione rimettente, nel dare conto a un primo orientamento (ascritto a Cass., Sez. III, 6 aprile 2022, n. 11240; Cass., Sez. III, 7 aprile 2022, n. 11244; Cass., Sez. III, 21 aprile 2022, n. 12707; Cass., Sez. III, 4 novembre 2022, n. 32569; Cass., Sez. III, 4 aprile 2023, n. 9271) che ritiene invalida la procura alle liti conferita per il ricorso per cassazione in cui l’autografia della sottoscrizione della parte non sia autenticata dal difensore contestualmente alla redazione dell’atto di impugnazione, pone in rilievo che esso si fonda sul fatto che l’art. 83, comma terzo, c.p.c. autorizza il legale – cui l’ordinamento non riconosce, come al notaio, un potere certificativo generale – a certificare l’autografia del soggetto che sottoscrive la procura speciale alle liti alle sole condizioni ai soli limiti indicati dalla stessa norma
Sicché, la procura speciale “non può essere un atto a sé stante, ma – ai fini dell’autentica – dev’essere necessariamente “apposta in calce o a margine” di uno degli atti elencati” dal citato comma terzo dell’art. 83, ossia in intimo e necessario collegamento con uno di essi.
Si opporrebbe, poi, ad una autenticazione della sottoscrizione della procura speciale “a distanza (Spaziale, oltre che temporale)” la previsione, dettata dall’art. 2703, comma secondo, primo periodo, c.c., per cui, in generale, l’autenticazione della sottoscrizione deve avvenire in presenza del pubblico ufficiale a ciò abilitato.
Secondo altro orientamento, invece, seguito da Cass., Sez. III, 15 dicembre 2022, n. 36827, assume che “il requisito della specialità della procura, di cui all’art. 83, comma 3, c.p.c., non postula la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell’atto cui accede, dal momento che, anche nel caso in cui la procura sia stata redatta, sottoscritta e autenticata in data anteriore a quella del ricorso, è possibile desumerne la specialità, da un lato, dalla sua congiunzione (materiale o telematica) al ricorso e, dall’altro, dalla sua susseguente notifica insieme a quest’ultimo“.
A tal riguardo, si ritiene che il requisito della “contestualità”, spaziale e/o cronologica, del conferimento della procura speciale e dell’autenticazione della relativa sottoscrizione non sia contemplato dal citato art. 83, “la cui ratio risiede nella certezza e nella conoscibilità del potere rappresentativo del difensore che sostituisce in giudizio la parte”, per cui è valida la procura speciale “che – purché rilasciata in data successiva alla decisione da impugnare e anteriore alla notificazione del ricorso – dia “certezza che la procura sia conferita per impugnare una certa sentenza e che il mezzo di impugnazione per il quale essa è conferita sia per l’appunto il ricorso per Cassazione“.
Il contrasto di giurisprudenza va risolto, per le Sezioni Unite, nel senso di dare continuità all’orientamento individuato in Cass. n. 36827/2022 ossia all’indirizzo incline a reputare valida la procura alle liti rilasciata ai fini della proposizione del ricorso per cassazione pur non contestualmente alla sua redazione.
In tema di procura alle liti, infatti, a seguito della riforma dell’art. 83 c.p.c. disposta dalla l. n. 141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall’art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), e integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa si che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di Cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall’art. 1367 c.c. e dall’art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti.
Si rivela, dunque, essenziale, affinché l’avvocato possa spendere il potere di certificazione dell’autografia della sottoscrizione della parte che la legge gli attribuisce, la “collocazione topografica” della procura rispetto all’atto cui la stessa accede. E tanto si rinviene dalla stessa lettera della legge (art. 83 c.p.c.), la quale, per altro verso, non fa menzione della data (né tantomeno del luogo) di conferimento quale requisito di forma-contenuto della procura alle liti.
Ai fini del valido conferimento della procura alle liti anche per il giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 365 c.p.c. (richiamato per il controricorso dall’art. 370 c.p.c.), quindi, non è necessario che esso sia contestuale o successivo alla redazione dell’atto, non essendo richiesta, a pena di nullità, la dimostrazione della volontà della parte di fare proprio il contenuto del medesimo atto nel momento stesso della sua formazione ovvero ex post.
Il conferimento della procura a margine o in calce (anche nelle distinte modalità – della procura nativa digitale e della copia informatica di procura rilasciata su supporto cartaceo – contemplate dal terzo comma dell’art. 83 c.p.c.), provando l’esistenza del rapporto fiduciario tra la parte ed il patrono da essa scelto, soddisfa compiutamente il dettato dello stesso art. 83 c.p.c., la cui ratio risiede nella certezza e nella conoscibilità all’esterno del potere rappresentativo del difensore, che sostituisce in giudizio la parte, e non già nella corrispondenza dell’attività svolta dal difensore all’effettivo volere del rappresentato, che attiene esclusivamente al rapporto interno tra difensore e cliente.
Ciò che, dunque, rileva essenzialmente ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione è che il conferimento della procura alle liti avvenga all’interno della finestra temporale segnata dal momento (iniziale) di pubblicazione del provvedimento da impugnare e da quello (finale) della notificazione del ricorso: dunque, rispettivamente, né prima, né dopo.
In questa finestra temporale la procura rilasciata su foglio separato ed afferente a ricorso redatto in modalità analogica (come nel caso di specie) “si considera apposta in calce” al ricorso stesso in forza di presunzione legale assoluta, giacché l’art. 83, terzo comma, c.p.c. così stabilisce qualora vi sia la “congiunzione materiale” tra la prima e il secondo, ossia in ragione di una operazione materiale di incorporazione (la “collocazione topografica”) tra due atti che nascono tra loro separati sia temporalmente, che Spazialmente è la cui relazione fisica, instaurata dall’avvocato, è requisito necessario, ma anche sufficiente per soddisfare la prescrizione che il difensore stesso sia “munito di procura speciale”, come richiesto, a pena di inammissibilità, dall’art. 365 c.p.c..
Nella giurisprudenza di questa Corte la certificazione da parte dell’avvocato della sottoscrizione del conferente la procura alle liti è intesa non come autenticazione in senso proprio, quale quella effettuata secondo le previsioni dell’art. 2703 c.c. dal notaio o da un altro pubblico ufficiale all’uopo autorizzato, ma come “autenticazione minore” (o “vera di firma”).
Successivamente, si è precisato che quella certificazione – intesa, come detto, quale “autentica minore” – ha soltanto una funzione di attestare l’appartenenza della sottoscrizione a una determinata persona, senza che il difensore assuma su di sé, all’atto della autenticazione della firma, l’obbligo di identificazione del soggetto che rilascia il negozio unilaterale di procura.
Il potere – dovere che la disciplina generale dell’art. 83, terzo comma, c.p.c. attribuisce al difensore investe e si esaurisce nella certificazione della sottoscrizione autografa della procura da parte dal suo assistito, in ciò risolvendosi “l’oggetto e il perimetro del potere certificatolo che al difensore è dato di esercitare”; potere certificatolo che, pertanto, “non sussiste su un oggetto diverso e ulteriore“
La data del rilascio della procura, “alla stregua della disciplina generale, non costituisce un elemento di forma-contenuto dell’atto di procura, né una condizione di efficacia della certificazione del difensore“.
Nella specie, la procura alle liti è stata conferita al difensore per la proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento pubblicata il 2 luglio 2021, in data 29 luglio 2021 e in pari data il ricorso è stato notificato.
Si tratta, dunque, di una valida procura speciale e il ricorso può, quindi, essere esaminato nel suo contenuto, dovendo a tal fine essere rimesso alla Terza Sezione civile di questa Corte.
Il ricorso pertanto è stato dichiarato ammissibile, con il rimesso esame alla Terza Sezione civile.
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