In caso di ricorso per cassazione nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l’allegazione mediante strumenti informatici – al messaggio di posta elettronica certificata (PEC) con il quale l’atto è notificato ovvero mediante inserimento nella “busta telematica” con la quale l’atto è depositato – di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l’ipotesi, ex art. 83, terzo comma, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenersi valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l’intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione.
Questi sono i principi espressi dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Pres. Di Virgilio- Rel. Vincenti, con la sentenza n. 2077 del 19/01/2024.
Nel caso di specie, a seguito dell’accoglimento dell’opposizione, presso il Giudice di pace di Roma, presentata dal debitore a una serie di cartelle esattoriali emesse dalle prefetture di Roma Capitale, Rieti e Manciano, il debitore ha impugnato la decisione per la parte riguardante la liquidazione delle spese di lite.
A seguito del rigetto del gravame, il debitore ha proposto ricorso in Cassazione.
Successivamente, la Terza Sezione, con ordinanza interlocutoria, ha trasmesso gli atti al Primo Presidente, il quale ha assegnato la causa alle Sezioni Unite in ragione della questione relativa attinente alla validità, o meno, di una procura speciale alle liti ex art. 83 c.p.c., rilasciata in modalità analogica, con sottoscrizione autografa della parte, e che presenti un contenuto affatto generico, la cui copia digitalizzata venga utilizzata ai fini della proposizione del ricorso per cassazione (art. 365 c.p.c.) redatto in formato nativo digitale, notificato a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e depositato telematicamente.
Nell’ordinanza interlocutoria, la Terza Sezione si è soffermata sui principi di diritto enunciati dalla recente decisione delle Sezioni Unite n. 36057 del 9 dicembre 2022 (ossia la sussistenza, dopo la riforma dell’art. 83 c.p.c. ad opera della L. n. 141/1997, del requisito della specialità della procura ex art. 365 c.p.c. in ragione della sua collocazione topografica e a prescindere dal contenuto, salvo che non risulti evidente “la non riferibilità al giudizio di cassazione”); si è chiesta, in particolare, se tali principi possano estendersi anche alla fattispecie del ricorso per cassazione in habitat telematico, rispetto al quale “non è concepibile .nessuna “congiunzione materiale” tra ricorso e procura” e, quanto al caso in esame, neppure che una procura “cartacea” possa “precedere” un ricorso nativo digitale.
Verrebbe, in ogni caso, in rilievo – ad avviso della Sezione rimettente – la questione se “debba darsi ulteriore corso alla tendenza interpretativa diretta alla progressiva svalutazione del rigore nella valutazione del requisito di specialità della procura difensiva richiesta ai fini del ricorso per cassazione”, ovvero “se tale tendenza interpretativa debba arrestarsi di fronte alla mancanza di una norma primaria di legge che consenta di equiparare la situazione di congiunzione materiale tra atti cartacei ovvero di congiunzione mediante strumenti informatici tra atti digitali a quella della mera allegazione di una copia digitale della procura redatta su distinto supporto cartaceo, al messaggio PEC mediante il quale il ricorso nativo digitale viene notificato alla controparte“.
Le Sezioni Unite hanno affermato che la soluzione è fornita dalla suddetta sentenza delle Sezioni Unite n. 36057/2022, che in sintesi afferma che se il ricorso in Cassazione è depositato ab origine in via telematica, l’allegazione alla pec della procura speciale redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore con la quale l’atto è notificato o l’inserimento della stessa nel fascicolo telematico, è da ritenersi valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l’intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione.
Ritenuto dunque il ricorso ammissibile, rimetteva la questione alla Terza Civile.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
TALE QUESTIONE È PRIORITARIA RISPETTO ALL’INAMMISSIBILITÀ
Ordinanza | Cass. civ., Sez. Unite, Pres. Raimondi – Rel. Terrusi | 24.07.2023 | n.22074
CASSAZIONE: IMPROCEDIBILE IN CASO DI OMESSO DEPOSITO DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO
LA CONOSCENZA DELLA SENTENZA NON È DESUMIBILE DA ALTRI ATTI DEL PROCESSO
Sentenza | Corte di Cassazione, Pres. Leone – Rel. De Felice | 13.12.2022 | n.36255
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno