Nella mediazione tributaria disciplinata dall’art. 17-bis del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la mancanza di un soggetto terzo che, come avviene per la mediazione delle controversie civili e commerciali disciplinata dal D.Lgs. n. 28 del 2010, svolga la mediazione, se da un lato comporta l’impossibilità di ricondurre la mediazione tributaria al modello di quella civilistica, dall’altro induce a dubitare della stessa riconducibilità dell’istituto all’ambito mediatorio propriamente inteso. Detta disomogeneità delle due fattispecie poste a confronto ne preclude, dunque, una comparabilità idonea a integrare la violazione dell’art. 3 Cost.
Questo il principio espresso dalla Corte Costituzionale, Pres. Lattanzi – Rel. Antonini, con la sentenza n. 97 del 18.04.2019.
Il Tribunale di Verona, con due distinte ordinanze del 2018, ha sollevato – in riferimento agli artt. 3 e 77, secondo comma, della Costituzione – identiche questioni di legittimità costituzionale dell’art. 84, comma 1, lettera b), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 che inserisce il comma 1-bis all’art. 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, dell’art. 84, comma 1, lettera i), dello stesso d.l. n. 69 del 2013, nella parte in cui aggiunge il comma 4-bis, secondo periodo, all’art. 8 del citato d.lgs. n. 28 del 2010, nonché del comma 2 del medesimo art. 84. L’art. 5, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 28 del 2010, in particolare, esclude l’obbligatorietà della mediazione nei procedimenti per ingiunzione limitatamente alla fase monitoria prevedendola, invece, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, e dopo la pronuncia del giudice, sulle istanze di concessione e di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto stesso.
La violazione del principio di uguaglianza, secondo il giudice a quo, emergerebbe dal raffronto con la disciplina legislativa della negoziazione assistita da uno o più avvocati applicabile, che, come la mediazione, costituisce una condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La differenza è che, nei procedimenti per ingiunzione, la procedura di negoziazione assistita, a differenza della mediazione, non deve essere esperita né nella fase monitoria né nel successivo ed eventuale giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.
La diversità tra le due discipline, a detta del rimettente, integrerebbe una violazione dell’art. 3 Cost., determinando una disparità di trattamento manifestamente irragionevole e, in quanto tale, incidente anche nell’ambito della disciplina degli istituti processuali.
Sul punto, la Corte Costituzionale ha evidenziato che entrambi gli istituti processuali sono diretti a favorire la composizione della lite in via stragiudiziale e sono riconducibili alle misure di ADR (Alternative Dispute Resolution), costituendo condizioni di procedibilità della domanda giudiziale, il cui difetto ha peraltro conseguenze analoghe, con finalità precipuamente deflattiva.
Nella mediazione è ravvisabile un fondamentale elemento specializzante, che assume rilievo al fine di escludere che si sia al cospetto di situazioni sostanzialmente identiche disciplinate in modo ingiustificatamente diverso, ovvero che la scelta legislativa di trattare diversamente, con riguardo al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, le due fattispecie possa ritenersi manifestamente irragionevole e arbitraria.
Nello specifico, nella mediazione il compito – fondamentale al fine del suo esito positivo – di assistenza alle parti nella individuazione degli interessi in conflitto e nella ricerca di un punto d’incontro è svolto da un terzo indipendente e imparziale, nella negoziazione l’analogo ruolo è svolto dai loro stessi difensori: è conseguentemente palese come, pur versandosi in entrambi i casi in ipotesi di condizioni di procedibilità con finalità deflattive, gli istituti processuali in esame siano caratterizzati da una evidente disomogeneità. Tale difformità conferma la ratio che sostiene il diverso regime giuridico: la presenza di un terzo del tutto indipendente rispetto alle parti giustifica, infatti, le maggiori possibilità della mediazione, rispetto alla negoziazione assistita, di conseguire la finalità cui è preordinata e, pertanto, la scelta legislativa di rendere obbligatoria solo la prima, e non la seconda, anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. In tale ultimo giudizio, in altri termini, il legislatore ha ritenuto inutile imporre la negoziazione assistita, giacché essa è condotta direttamente dalle parti e dai loro avvocati, senza l’intervento di un terzo neutrale. Sicché deve escludersi che il differente trattamento normativo possa essere ritenuto manifestamente irragionevole e arbitrario.
Alla luce delle predette argomentazioni la Corte Costituzionale ha dichiarato infondata la questione escludendo che il differente trattamento normativo sia manifestamente irragionevole e arbitrario.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
OPPOSIZIONE A D.I.: LA MANCATA INSTAURAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE NON IMPEDISCE LA CONCESSIONE PROVVISORIA ESECUZIONE
IL GIUDICE DOPO DEVE CONCEDERE AL SOLO OPPONENTE IL TERMINE DI 15 GIORNI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Ordinanza | Tribunale di Bergamo, Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino | 25.03.2016 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/opposizione-a-d-i-la-mancata-instaurazione-del-procedimento-di-mediazione-non-impedisce-la-concessione-provvisoria-esecuzione
MEDIAZIONE: IN CASO DI OMISSIONE NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE, IL D.I. DIVIENE DEFINITIVO
NON SARÀ POSSIBILE RIPROPORRE OPPOSIZIONE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO MONITORIO
Sentenza Tribunale di Chieti, dott. Federico Ria, 08.09.2015 n.492
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mediazione-in-caso-di-omissione-nel-giudizio-di-opposizione-il-d-i-diviene-definitivo.html
OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO: L’ISTANZA DI MEDIAZIONE NON È CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA MONITORIA
RESPINTA DOMANDA DI SOSPENSIONE DELLA PROVVISORIA ESECUZIONE DEL DECRETO IN MANCA DEL FUMUS E DEL PERICULUM
Ordinanza | Tribunale di Napoli, dott. Massimiliano Sacchi | 16.06.2017 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/opposizione-decreto-ingiuntivo-listanza-mediazione-non-condizione-procedibilita-della-domanda-monitoria
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