Viola il principio di autosufficienza di cui articolo 366, n. 6 c.p.c., il ricorso nel quale è stato trascritto il contenuto dell’atto di opposizione allo stato passivo e della successiva memoria autorizzata dal Tribunale fallimentare. È inammissibile il ricorso per cassazione che non riassume né trascrive il contenuto dei due scritti difensivi iniziali (opposizione e memoria autorizzata) e la documentazione menzionata, nè tantomeno indica con quale atto ed in quale fase processuale (atto di opposizione, memorie, ordine di esibizione, ecc.) gli atti siano stati prodotti, limitandosi a individuare il numero dell’allegato del fascicolo di parte opposta o di parte ricorrente, poi richiamato nella parte finale del ricorso per cassazione.
Questo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, III sez. civ., Pres. Travaglino – Rel. Positano, con l’ordinanza n. 13861 del 6 luglio 2020.
La Suprema Corte, con la pronuncia de qua, ha ribadito il proprio orientamento in tema di deduzione del motivo volto a fare valere l’invalidità di un provvedimento che ha dichiarato la nullità di un atto. In particolare gli Ermellini hanno chiarito che quando una domanda giudiziale si fonda su documenti, colui che propone ricorso per cassazione ha l’onere di “indicarli in modo specifico” a pena d’inammissibilità (art. 366 c.p.c., comma 6 1, n. 6), ossia deve:
(a) trascriverne il contenuto, oppure riassumerlo in modo esaustivo;
(b) indicare in quale fase processuale siano stati prodotti;
(c) indicare a quale fascicolo siano allegati, e con quale indicizzazione.
Nel caso di specie, la questione è stata dedotta in violazione del principio di autosufficienza codificato dal citato articolo 366, n. 6 c.p.c., poiché parte ricorrente avrebbe dovuto trascrivere il contenuto dell’atto di opposizione e della successiva memoria autorizzata relativamente al profilo della eccezione ed allegare o comunque trascrivere, il contenuto dei numerosi documenti menzionati a pagina 12 del ricorso e non limitarsi a “richiama(re) in proposito il contenuto degli scritti difensivi in cui si argomenta.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
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