In tema di ricorso per cassazione, lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334, comma 2, c.p.c., sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis c.p.c. e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”».
In tema di ricorso per cassazione, anche un solo precedente, se univoco, chiaro e condivisibile, integra l’orientamento della giurisprudenza della Corte di legittimità cui si sia conformata la pronuncia gravata ed in mancanza, nel ricorso, di valide critiche al quale il ricorso stesso va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Amendola – Rel. De Stefano, con l’ordinanza n. 4366 del 22.02.2018.
Nella fattispecie processuale esaminata due debitori proponevano ricorso per Cassazione avverso un provvedimento di reiezione di opposizione al precetto.
La questione di diritto che i ricorrenti proponevano atteneva all’applicazione alla fattispecie dell’art.1-bis del d.l. 17 marzo 1999, n. 64, convertito con modificazioni dalla I. 14 maggio 1999, n.134, più nello specifico avevano sostenuto la necessità dell’esistenza della diligenza del creditore per l’applicazione dell’effetto interruttivo di cui all’art. 2945, co. 3, c.c., anche per i procedimenti esecutivi immobiliari dichiarati estinti, in altri termini i debitori lamentavano l’omesso deposito della c.d. documentazione ipocatastale.
Sul punto, il Collegio ha ritenuto la censura infondata avvalorando la sua precedente giurisprudenza secondo cui qualunque procedimento esecutivo immobiliare, avrebbe comportato l’eccezionale effetto dell’interruzione-sospensione dell’ordinario termine prescrizionale del credito azionato, anche in ipotesi di declaratoria di estinzione, per qualunque causa questa fosse stata pronunciata.
Alla luce di tale principio, la Corte ha osservato che la presenza di un precedente di legittimità, quand’anche unico e perfino remoto, ma univoco e chiaro è idoneo a fare ritenere la sussistenza di un orientamento interpretativo da qualificarsi consolidato, visto che non si è mai rimesso in discussione.
A tal riguardo, se l’indirizzo ermeneutico risulta condiviso dal Collegio costituisce valido presupposto dello scrutinio imposto ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.
Ove invece l’orientamento sia stato totalmente pretermesso da parte ricorrente, ricorre l’ipotesi di inammissibilità di cui alla norma appena richiamata in conformità a quanto sostenuto dalle Sez. U. 21/03/2017, n. 7155, secondo cui in tema di ricorso per Cassazione la funzione filtro consente una rapida delibazione dei ricorsi cd. inconsistenti, vale a dire quelli in cui la Suprema Corte sarebbe chiamata ad esprimere una mera adesione al preesistente orientamento di legittimità.
A tal riguardo il Collegio ha affermato che in tema di ricorso per Cassazione, la presenza di un solo precedente, purché univoco, chiaro e condivisibile, integra un orientamento di legittimità consolidato ed in mancanza, nel ricorso, di valide critiche lo stesso va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.
Nel caso di specie le ricorrenti non deducevano alcuna valutazione critica in ordine al precedente di legittimità a loro sfavorevole, in altri termini la pronuncia era stata totalmente pretermessa determinando non un rigetto del ricorso per manifesta infondatezza, ma per inammissibilità.
Alla luce delle suesposte argomentazioni la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso con condanna alle spese.
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