È da considerarsi inammissibile, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., il motivo di ricorso, rubricato come violazione di legge, tendente in realtà a criticare l’accertamento in fatto cui è pervenuta la Corte, in presenza di doppia sentenza conforme fondata sulle stesse ragioni desunte dagli stessi elementi di fatto considerati in entrambe le decisioni, dovendosi ricordare che l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per presenza di doppia sentenza conforme sussiste pur se la sentenza d’appello abbia aggiunto ulteriori considerazioni oltre a quelle fattuali già poste a base della decisione di primo grado.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Berrino – Rel. Gnani, con l’ordinanza n. 35383 del 18 dicembre 2023.
La Corte d’appello confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda del ricorrente volta a far accertare il proprio diritto all’iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli dopo che l’Inps aveva proceduto alla relativa cancellazione considerando fittizio il rapporto di lavoro denunciato dall’azienda agricola, la quale aveva asseritamente impiegato il predetto ricorrente nella lavorazione di terreni in realtà mai detenuti poiché concessi in comodato ad altra azienda agricola.
La Corte confermava pienamente la valutazione compiuta dal giudice di primo grado e basata sul contenuto dell’accertamento ispettivo dell’Inps. Da esso emergeva la natura fittizia dell’assunzione del ricorrente medesimo. Come già il giudice di primo grado, la Corte riteneva inattendibili le deposizioni testimoniali acquisite e favorevoli all’odierno ricorrente.
Avverso la sentenza, il ricorrente ha presentato ricorso per due motivi.
Secondo la Suprema Corte, i motivi di ricorso sono da considerarsi inammissibili in quanto “la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. 6774/22)”, elementi questi non dedotti in sede di ricorso.
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, con obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RICORSO PER CASSAZIONE: INAMMISSIBILE SE SI PROPONE UN “NON MOTIVO”
IL RICORSO È IDONEO SOLO SE CONTIENE LE RAGIONI PER LE QUALI SI IMPUGNA LA DECISIONE DI MERITO
Ordinanza | Corte di Cassazione, I sez. civ., Pres. Cristiano – Rel. Di Marzio | 24.02.2020 | n.4787
RICORSO PER CASSAZIONE: SE LUNGO 100 PAGINE È INAMMISSIBILE
SPETTA AI GIUDICI DI MERITO VALUTARE PEDISSEQUAMENTE TUTTI I DOCUMENTI DIFENSIVI
Sentenza | Cassazione civile Sezione lavoro | 30.09.2014 | n.20589
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno