In materia di ricorso per Cassazione, occorre che i motivi, per i quali si chiede la cassazione della sentenza, siano dotati di necessaria specificità. A tal uopo essi non possono essere affidati a deduzioni generali e ad affermazioni apodittiche, con le quali la parte non prenda concreta posizione, articolando specifiche censure esaminabili dal giudice di legittimità sulle singole conclusioni tratte dal giudice del merito in relazione alla fattispecie decisa. Invero, il ricorrente ha l’onere di indicare con precisione gli asseriti errori contenuti nella sentenza impugnata, in quanto, per la natura di giudizio a critica vincolata propria del processo di cassazione, il singolo motivo assolve alla funzione condizionante il devolutum della sentenza impugnata.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. De Stefano- Rel. Gianniti, con l’ordinanza n. 33827 del 4 dicembre 2023, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato in materia condominiale in quanto non rispettato il principio di specificità necessaria dei motivi di ricorso.
La Suprema Corte ha precisato che affinché il principio di specificità dei motivi venga soddisfatto è richiesto “che il ricorso per Cassazione: da un lato, in negativo, non sia basato sul mero richiamo dei motivi di appello, in quanto tale modalità di formulazione del motivo rende impossibile individuare la critica mossa ad una parte ben identificabile del giudizio espresso nella sentenza impugnata, rivelandosi del tutto carente nella specificazione delle deficienze e degli errori asseritamente individuabili nella decisione; dall’altro, in positivo, deve presentare l’autonomia indispensabile per consentire, senza il sussidio ad altre fonti, l’immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere”.
Essendo manchevole di tale requisito, il ricorso presentato in materia condominiale è stato dichiarato inammissibile con conseguente condanna alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
NECESSARIA L’ESPOSIZIONE LINEARE DELLE VICENDE DI FATTO E DEI MOTIVI DI GRAVAME
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Lombardo – Rel. Varrone | 16.03.2023 | n.7600
RICORSO PER CASSAZIONE: INAMMISSIBILE SE SI PROPONE UN “NON MOTIVO”
IL RICORSO È IDONEO SOLO SE CONTIENE LE RAGIONI PER LE QUALI SI IMPUGNA LA DECISIONE DI MERITO
Ordinanza | Corte di Cassazione, I sez. civ., Pres. Cristiano – Rel. Di Marzio | 24.02.2020 | n.4787
RICORSO PER CASSAZIONE: SE LUNGO 100 PAGINE È INAMMISSIBILE
SPETTA AI GIUDICI DI MERITO VALUTARE PEDISSEQUAMENTE TUTTI I DOCUMENTI DIFENSIVI
Sentenza | Cassazione civile Sezione lavoro | 30.09.2014 | n.20589
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