1) il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originale telematico e notificata a mezzo PEC priva di attestazione di conformità del difensore L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non comporta l’applicazione della sanzione dell’improcedibilità ove l’unico controricorrente o uno dei controricorrenti (anche in caso di tardiva costituzione) depositi copia analogica della decisione stessa ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale notificatogli D.Lgs. n. 82 del 2005, ex art. 23, comma 2. Invece, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità, il ricorrente ha l’onere di depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio nell’ipotesi in cui l’unico destinatario della notificazione del ricorso rimanga soltanto intimato (oppure tali rimangano alcuni o anche uno solo tra i molteplici destinatari della notifica del ricorso) oppure comunque il/i controricorrente/i disconosca/no la conformità all’originale della copia analogica non autenticata della decisione tempestivamente depositata;
2) i medesimi principi si applicano all’ipotesi di tempestivo deposito della copia della relata della notificazione telematica della decisione impugnata – e del corrispondente messaggio PEC con annesse ricevute – senza attestazione di conformità del difensore L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa;
3) il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica della decisione impugnata redatta in formato elettronico e firmata digitalmente (e necessariamente inserita nel fascicolo informatico) senza attestazione di conformità del difensore D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, ex art. 16-bis, comma 9-bis, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non comporta l’applicazione della sanzione dell’improcedibilità ove l’unico controricorrente o uno dei controricorrenti (anche in caso di tardiva costituzione) depositi copia analogica della decisione stessa ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale della decisione stessa. Mentre se alcune o tutte le controparti rimangono intimate o comunque depositino controricorso ma disconoscano la conformità all’originale della copia analogica non autenticata della decisione tempestivamente depositata il ricorrente, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità, ha l’onere di depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica della decisione impugnata sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio;
4) il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica della decisione impugnata sottoscritta con firma autografa ed inserita nel fascicolo informatico senza attestazione di conformità del difensore L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1-bis e 1ter, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non comporta l’applicazione della sanzione dell’improcedibilità ove l’unico controricorrente o uno dei controricorrenti (anche in caso di tardiva costituzione) depositi copia analogica della decisione stessa ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale della decisione stessa. Mentre se alcune o tutte le controparti rimangono intimate o comunque depositino controricorso ma disconoscano la conformità all’originale della copia analogica non autenticata della decisione tempestivamente depositata il ricorrente, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità, ha l’onere di depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica della decisione impugnata sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio;
5) la comunicazione a mezzo PEC a cura della cancelleria del testo integrale della decisione (e non del solo avviso del relativo deposito), consente di verificare d’ufficio la tempestività dell’impugnazione, mentre per quanto riguarda l’autenticità del provvedimento si possono applicare i suindicati principi, sempre che ci si trovi in “ambiente digitale”.
Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Pres. Doronzo – Rel. Esposito, con la sentenza n. 8312 del 25.03.2019.
Con la presente pronuncia le Sezioni Unite sono state chiamate a comporre il contrasto in merito alla procedibilità del ricorso nel caso in cui la sentenza e la relata di notifica siano prive dell’attestazione di conformità.
La Corte d’Appello di Trento aveva dichiarato inammissibile l’opposizione di terzo ordinaria proposta dalla banca nei confronti di un soggetto che, avverso tale pronuncia, aveva proposto ricorso per Cassazione sulla base di quattro motivi.
Il ricorso è stato assegnato alle Sezioni Unite, chiedendo di trovare una soluzione, alla luce delle differenti impostazioni da parte della giurisprudenza di legittimità, al quesito se in mancanza del deposito della copia autentica della sentenza, da parte del ricorrente o dello stesso controricorrente, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, il deposito in cancelleria nel suddetto termine di copia analogica della sentenza notificata telematicamente, senza attestazione di conformità del difensore, comporti l’improcedibilità del ricorso anche se il controricorrente non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale notificato o intervenga l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio.
La Cassazione, riprendendo un principio già consolidato di recente (Cass. SU 24 settembre 2018, n. 22438) ha affermato che il ricorso non può essere dichiarato improcedibile per la mancanza dell’attestazione di conformità sulla copia cartacea della sentenza e della relata di notifica, ove l’unico controricorrente o uno dei controricorrenti (e ciò anche in caso di tardiva costituzione) abbia depositato copia analogica della decisione stessa ritualmente autenticata. I Giudici hanno avuto modo di ribadire che bisogna tener conto dell’art. 23 comma 2 del codice dell’amministrazione digitale, il quale dispone che le copie su supporto analogico del documento informatico hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta; l’applicazione di tale norma, infatti, avrebbe consentito, doverosamente, di salvare i tantissimi ricorsi dichiarati, invece, improcedibili.
Le Sezioni Unite hanno quindi ritenuto necessario superare i formalismi digitali, affinché i processi non si arrestino prima ancora di essere decisi nel merito, con ciò sicuramente penalizzando irrimediabilmente, soprattutto, il cittadino nel cui interesse e nel cui nome la giustizia è e deve essere amministrata, così come costituzionalmente garantito dall’articolo 101 della Costituzione.
Di conseguenza, nell’intento di privilegiare il principio di “strumentalità delle forme” processuali e i vuoti formalismi, le Sezioni Unite hanno sottolineato la specificità dei principi dettati dal CAD (Codice Amministrazione Digitale), anche per quanto riguarda la disciplina degli atti del processo civile redatti in ambiente digitale/telematico, precisando come le argomentazioni poste a sostegno della tradizionale giurisprudenza di legittimità in materia di procedibilità del ricorso si siano formate “in ambiente di ricorso analogico” e, come tali non siano del tutto compatibili “in ambiente di ricorso nativo digitale”.
Di qui la conclusione che non dare rilievo a questa situazione che oltretutto si pone in una fase di “transizione” per il giudizio di cassazione – si tradurrebbe in un “vuoto formalismo” privo di ragionevolezza e che, anzi, rischierebbe di allungare i tempi processuali se non addirittura di rendere impossibile il raggiungimento di una decisione sul merito delle censure. Viene quindi consentito il recupero della condizione di procedibilità anche oltre il termine di venti giorni, ma nei tempi di “non apprezzabile ritardo” pure individuati nella medesima sentenza secondo il “meccanismo a formazione progressiva” (vale a dire fino all’udienza ovvero alla camera di consiglio).
Per ulteriori approfondimenti si rinvia al seguente contributo pubblicato in Rivista:
RICORSO PER CASSAZIONE: NON È IMPROCEDIBILE PUR IN CASO DI DEPOSITO SENTENZA IMPUGNATA PRIVA DELLA RELATA
OVE LA STESSA SIA PRODOTTA DA CONTROPARTE OVVERO ACQUISITA AL FASCICOLO DI UFFICIO
Sentenza | Cassazione civile, sez. unite, Pres. Rordorf – Rel. D’Ascoli | 02.05.2017 | n.10648
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ricorso-per-cassazione-non-e-improcedibile-pur-in-caso-di-deposito-sentenza-impugnata-priva-della-relata
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