ISSN 2385-1376
Testo massima
Allorché l’ufficiale giudiziario debba notificare un atto ad una persona residente fuori della sua circoscrizione territoriale, la sua competenza è circoscritta, in virtù del disposto di cui all’art. 107, comma 2, D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, agli atti relativi agli affari di competenza dell’autorità giudiziaria alla quale egli è addetto.
Tra questi devono ritenersi compresi i ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze emesse dalla medesima autorità giudiziaria, la cui notifica costituisce un atto di competenza promiscua in quanto può essere effettuato tanto dall’ufficiale giudiziario della sede di Roma, dove il processo deve essere trattato, quanto dall’ufficiale giudiziario del luogo dove la sentenza impugnata è stata emessa.
Sulla scorta di tali principi la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 812 del 15 gennaio 2013, ha dichiarato la nullità della notifica del ricorso in cassazione proposto da un operaio agricolo, avente ad oggetto il ricalcolo dell’indennità di disoccupazione, successivamente pronunciandosi per l’inammissibilità del ricorso stante la mancata tempestiva rinnovazione della notifica nel termine all’uopo assegnato.
Nel caso di specie, il Collegio adito, rilevato che la notifica era stata eseguita da un ufficiale giudiziario territorialmente incompetente (in quanto addetto alla sede di un’autorità giudiziaria diversa da quella che aveva emesso la decisione impugnata) e, ritenendo che si vertesse in ipotesi di nullità sanabile, con ordinanza pronunciata in udienza, aveva disposto la rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c. entro il termine di sessanta giorni, ma tale termine non era stato rispettato dal ricorrente.
A sostegno della pronuncia di nullità della notifica, la Suprema Corte ha evidenziato che “la limitazione, posta dal D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, art. 107, comma 2, della competenza degli ufficiali giudiziari agli atti relativi ad affari di competenza delle autorità giudiziarie della sede alla quale essi sono addetti, opera solo ove tali atti debbano essere notificati a persone residenti fuori della loro circoscrizione territoriale; qualora, invece, la notificazione degli atti medesimi debba essere eseguita a persone residenti entro la loro circoscrizione, tale restrizione della competenza non sussiste, in quanto l’art. 106, D.P.R. cit. dispone che l’ufficiale giudiziario compie con attribuzione esclusiva gli atti del proprio ministero nell’ambito territoriale ove ha sede l’ufficio cui è addetto” (cfr. sul punto Cass. n. 3125/2012, nonché Cass. n. 322/2007).
Inoltre, è stato altresì richiamato il principio, ricavabile dall’art. 107 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229, secondo cui la notifica del ricorso per cassazione, costituendo un atto di competenza promiscua, può essere eseguita tanto dall’ufficiale giudiziario addetto alla sede di Roma, dove si trova la Corte di Cassazione, quanto dall’ufficiale giudiziario del luogo dove la sentenza impugnata è stata emessa.
In conclusione, quindi, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso precisando che, nel caso in cui sia disposta la rinnovazione della notifica del ricorso in cassazione per un vizio implicante la nullità della stessa, la rinnovazione mancata o intempestiva, ovvero tempestiva ma nulla, comportano l’inammissibilità del ricorso, dovendosi in ogni caso escludere l’assegnazione di un altro termine per il medesimo adempimento attesa la perentorietà di quello già concesso (Cass. n. 3497/1999; conf. Cass. n. 13285/2000 e n. 12385/2001).
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 14922-2009 proposto da:
A.R.;
RICORRENTE
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
RESISTENTE CON MANDATO
avverso la sentenza n. 2403/2008 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 26/06/2008 r.g.n. 4244/07;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
L’attuale ricorrente, operaio agricolo a tempo determinato, si è rivolto al Giudice del lavoro di Foggia per ottenere il ricalcolo dell’indennità di disoccupazione agricola corrisposta in relazione alle giornate di lavoro effettuate nel periodo dedotto in giudizio ai sensi del D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146, art. 4, in relazione alla retribuzione fissata dalla contrattazione integrativa collettiva della provincia, anzichè in base al salario medio convenzionale rilevato nell’anno 1995 e non più incrementato negli anni successivi.
Il Tribunale adito ha respinto la domanda.
L’appello proposto dal lavoratore è stato respinto dalla Corte di appello sul rilievo che il ricorso giudiziario era stato proposto intempestivamente, giacchè era maturato il termine di decadenza dall’azione D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47, come interpretato dal D.L. n. 103 del 1991, art. 6, conv. in L. n. 166 del 1991. Riteneva che la decadenza sostanziale dovesse trovare applicazione anche alle domande aventi ad oggetto la riliquidazione della prestazione previdenziale.
Propone ricorso per cassazione il lavoratore articolando due motivi.
Segnalata dal Consigliere relatore ex art.380 bis cpc la nullità della notifica del ricorso in quanto effettuata da ufficiale giudiziario territorialmente incompetente, il Collegio, con ordinanza del 28.4.2010, pronunciata in udienza alla presenza del difensore di parte ricorrente, ritenuto che si verteva in un’ipotesi di nullità sanabile, ha ordinato la rinnovazione della notifica ex art.291 cpc entro il termine di sessanta giorni dall’udienza.
Il difensore provvedeva ad avviare il procedimento notificatorio in data 21 luglio 2010 (v. relata sul retro della copia notificata), oltre il termine perentorio fissato dalla Corte.
L’INPS ha depositato procura in calce alla copia notificata del ricorso.
Il ricorso è inammissibile.
Preliminarmente, quanto alla dichiarata nullità della prima notifica del ricorso e dell’ordine di rinnovazione emesso ex art. 291 cod. proc. civ., deve osservarsi quanto segue.
Ai sensi del D.P.R. n. 1229 del 1959, art. 106, comma 1, l’ufficiale giudiziario compie, con attribuzione esclusiva, gli atti del proprio ministero nell’ambito del mandamento ove ha sede l’ufficio al quale è addetto e, ai sensi del successivo art. 107, comma 2, tutti gli ufficiali giudiziari possono eseguire, a mezzo del servizio postale, senza limitazioni territoriali, la notificazione degli atti relativi ad affari di competenza delle autorità giudiziarie della sede alla quale sono addetti.
La notificazione del ricorso per cassazione costituisce, a norma del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, art. 107, un atto di competenza promiscua, perchè la stessa riguarda non solo la città di Roma dove il processo deve essere trattato, ma anche il luogo nel quale la sentenza impugnata è stata pronunciata; ne consegue che l’incombenza può essere svolta anche dall’ufficiale giudiziario del luogo dove la sentenza impugnata è stata emessa (Cass. S.U. n. 10969 del 2001, Cass. S.U. n. 8683 del 1996; cfr. pure Cass. n. 3632 del 2000 e, in precedenza, Cass. n. 748 del 1984 e Cass. n. 1197 del 1984; conf., sent. successive, Cass. n. 3942 del 2002; Sez. L. n. 16592 del 2010; Cass. 611 del 2012); ai sensi del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, artt. 106 e 107, l’ufficiale giudiziario è competente a notificare, per mezzo del servizio postale, atti del suo ministero a persone residenti, dimoranti o domiciliate nella sua circoscrizione territoriale, mentre può procedere a notifiche nei confronti di soggetti residenti altrove solo se l’atto si riferisce ad un procedimento che sia o possa essere di competenza del giudice al quale il notificante è addetto (Cass. S.U. ord. n. 6217 del 2005);
la notifica del ricorso per cassazione può essere eseguita dall’ufficiale giudiziario appartenente all’ufficio unico delle notificazioni presso l’ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento oggetto di impugnazione (Cass. n.3455 del 2007).
L’anzidetta disciplina non ha subito modifiche in virtù della L. 20 novembre 1982, n. 890 sulla notificazione degli atti a mezzo posta, essendosi questa limitata a stabilire, senza nulla immutare in materia di competenza territoriale, la facoltà, in genere, per l’ufficiale giudiziario di avvalersi del servizio postale per le notifiche di sua competenza, e l’obbligo di avvalersene per le notifiche da eseguirsi fuori del Comune ove ha sede l’ufficio di appartenenza (v. in tal senso, Cass. n. 1544 del 1984).
“La limitazione, posta dal D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, art. 107, comma 2, della competenza degli ufficiali giudiziari agli atti relativi ad affari di competenza delle autorità giudiziarie della sede alla quale essi sono addetti, opera solo ove tali atti debbano essere notificati a persone residenti fuori della loro circoscrizione territoriale; qualora, invece, la notificazione degli atti medesimi debba essere eseguita a persone residenti entro la loro circoscrizione, tale restrizione della competenza non sussiste, in quanto l’art. 106, D.P.R. cit. dispone che l’ufficiale giudiziario compie con attribuzione esclusiva gli atti del proprio ministero nell’ambito territoriale ove ha sede l’ufficio cui è addetto” (Cass. 11 gennaio 2007 n. 322; v. pure Cass. n. 3125 del 2012).
Le notifiche, eseguite da ufficiale giudiziario incompetente territorialmente, sono nulle ai sensi del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, artt. 106 e 107 (Cass. n. 22665 del 2009, v. pure Cass. nn. 3134 del 1981 e 1598 del 1980).
La nullità della notificazione del ricorso, causata dall’incompetenza territoriale dell’ufficiale giudiziario notificante, è sanabile dalla costituzione della parte intimata, pur avvenuta dichiaratamente al solo fine di eccepire la nullità (Cass., n. 11140 del 2004, Cass., n. 2600 del 2001 e n. 25010 del 2008; v. pure, Cass., nn. 11210 del 1997, 1598 del 1980, 2771 del 1975) ovvero tramite la rinnovazione della notifica ad opera dell’ufficiale giudiziario competente, disposta dal giudice d’ufficio, a norma dell’art. 291 c.p.c. (Cass. sent. nn. 7308 del 1983; 4477 del 1980, 6344 e 5160 del 1979);
Nella fattispecie, la prima notifica del ricorso era stata eseguita, a mezzo posta, da un ufficiale giudiziario addetto all’Unep presso il Tribunale di Foggia (sede giudiziaria diversa da quella dell’autorità che emise la sentenza oggetto dell’impugnazione) ed era diretta al procuratore dell’INPS (costituito in appello) presso la Sede di (OMISSIS) dell’Istituto (luogo estraneo all'”ambito del mandamento ove ha sede l’ufficio al quale è addetto“), da cui la nullità di tale notificazione, in applicazione dei suddetti principi, del tutto costanti nella giurisprudenza di questa Corte.
Concesso il termine per la rinnovazione della notifica nulla, l’ordine è stato eseguito oltre il termine perentorio fissato nell’ordinanza emessa ex art. 291 cod. proc. civ..
Nell’ipotesi in cui sia stata disposta ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione per un vizio implicante la nullità della stessa, la rinnovazione mancata o intempestiva, ovvero tempestiva ma nulla, comportano l’inammissibilità del ricorso, dovendosi in ogni caso escludere l’assegnazione di un altro termine per il medesimo adempimento attesa la perentorietà di quello già concesso. (Cass. 3497 del 10.4.99; conf, Cass. n. 13285 del 2000 e 12385 del 2001).
La mancata o non tempestiva rinnovazione della notificazione, disposta a norma dell’art. 291 cpc per un vizio della notifica implicante la nullità della stessa, determina, nell’ipotesi in cui la notifica da rinnovare abbia ad oggetto un ricorso per cassazione, l’inammissibilità del medesimo, salvo che, prima che questa sia dichiarata, il ricorrente provveda ad altra valida notifica, restando in ogni caso esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso (Cass. 15062 del 5.8.2004).
In conclusione, vertendosi in un’ipotesi di rinnovazione eseguita oltre il termine perentorio fissato da questa Corte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi ed Euro 50,00 per esborsi.
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Numero Protocolo Interno : 96/2013