ISSN 2385-1376
Testo massima
In virtù della regola dell’ultrattività del mandato alla lite, nel caso in cui la morte o la perdita di capacità della parte non siano dichiarate o notificate nei modi e nei tempi di cui all’art. 300 c.p.c., il difensore continua a rappresentare la parte come se l’evento non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto a seguito della proposizione dell’impugnazione.
Questo principio di diritto è stato formulato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n.15295 del 04 luglio 2014.
Con tale recentissima pronuncia le Sezioni Unite sono state chiamate a delineare con chiarezza gli effetti che gli eventi di cui all’art.299 c.p.c., cioè la morte e perdita di capacità della parte, producono sul mandato alle liti.
Nel caso di specie la parte, costituita in appello a mezzo di procuratore, è deceduta prima dell’udienza di discussione ed è risultata vittoriosa nel grado. L’evento della morte non è stato, nè dichiarato in udienza, nè notificato alla controparte che ha proposto ricorso per cassazione contro la parte deceduta, notificandolo a colui che era stato suo procuratore nel precedente grado di giudizio. Quindi la vocatio in ius del ricorso in Cassazione è viziata perché è stata indirizzata a un soggetto ormai deceduto. Gli eredi si sono difesi con controricorso, notificandolo prima della scadenza del termine lungo per impugnare.
La Seconda Sezione civile alla quale è stato assegnato il ricorso si è posta il problema degli effetti prodotti dal denunciato vizio della vocatio in ius e, con ordinanza interlocutoria, ha osservato che secondo un’interpretazione consolidata, il vizio della vocatio in jus del ricorso in Cassazione indirizzata ad un soggetto ormai defunto, sarebbe stato sanato dalla costituzione degli eredi.
Tuttavia, le Sezioni Unite del 13 marzo 2013, n. 6070, hanno rimesso in discussione tale interpretazione, affermando che, in materia societaria, la erronea evocazione in giudizio di una parte che non sia la “giusta parte” non comporta la possibilità di sanatoria a seguito della costituzione della parte pretermessa, ma la più grave conseguenza dell’inammissibilità del ricorso stesso. La regola avrebbe una sfera di applicazione generale che si estende anche ai casi di successione di persone fisiche nel processo. Su questo punto, dunque, la Seconda Sezione Civile ha chiesto alla Sezioni Unite di pronunciarsi.
Ebbene, l’autorevole consesso, preliminarmente, ha affermato che quella di cui si discute è una delle problematiche più studiate e dibattute del processo civile, segnalata come “una storia infinita”, dipanatasi attraverso un emblematico esempio di “pendolarismo giurisprudenziale”. Pertanto ha ricostruito le varie fasi di sviluppo di tale “storia” a partire dall’analisi degli artt.299 I comma, 300, 303, 327, 328 e 330 c.p.c. che costituiscono le norme di riferimento e ha considerato che il legislatore non stabilisce se alla parte deceduta possa essere validamente notificata la sentenza presso il suo difensore, al fine di far decorre il termine breve per impugnare; se l’impugnazione possa essere notificata alla parte deceduta presso il suo procuratore nel precedente grado di giudizio; se il procuratore della parte deceduta o divenuta incapace sia legittimato a proporre l’impugnazione per la parte stessa.
Poi, le Sezioni Unite hanno ricostruito la giurisprudenza di legittimità sul punto, giungendo alla conclusione che i precedenti spaziano tra due estremi: dalla risalente affermazione dell’ultrattività del mandato che rende sanabile il vizio della vocatio in ius indirizzata al difensore della persona deceduta, alla più recente, drastica sanzione d’inammissibilità dell’impugnazione proposta da o contro un soggetto estinto.
Le Sezioni Unite hanno concluso affermando che in caso di morte o perdita della capacità della parte costituita in giudizio a mezzo di difensore, la regola dell’ultrattività del mandato alla lite implica che, qualora l’evento non sia dichiarato o notificato nei modi e nei tempi di cui all’art. 300 c.p.c., il difensore continui a rappresentare la parte come se l’evento non si fosse verificato. Tale situazione giuridica è suscettibile di modificazione nell’ipotesi in cui, nella successiva fase d’impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale della parte divenuta incapace, oppure se il procuratore di tale parte, originariamente munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza o notifichi alle altri parti l’evento verificatosi, o se, rimasta la medesima parte contumace, l’evento sia documentato dall’altra parte (come previsto dalla novella di cui alla L. n. 69 del 2009, art. 46), o notificato o certificato dall’ufficiale giudiziario ai sensi dell’art. 300 c.p.c., comma 4.
Pertanto, il vizio della vocatio in ius indirizzata al procuratore del defunto, non comporta l’inammissibilità del ricorso in cassazione.
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 455/2014
Tags : 15295, 1722, 1723, 1728, 2013 c.c. Cassazione civile, 300 c.p.c., 4 luglio 2014, artt. 1396, artt. 299, Cassazione Civile, dichiarazione, impugnazione, morte, perdita della capacità civile, Procura alle liti, procuratore, ricorso per cassazione, sentenza 15295 del 04/07/2014, Sezioni Unite, ultrattività