Ove con il ricorso per Cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella decisione impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso.
I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio a quo, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, nè rilevabili d’ufficio.
Questi sono i principi espressi dalla Corte di Cassazione, Sez VI, Pres. Ferro – Rel. Campese, con l’ordinanza n. 16324 del 10 giugno 2021.
È accaduto che un avvocato chiedeva ammettersi al passivo fallimentare un credito dallo stesso vantato nei confronti della società fallita per la redazione di un progetto di concordato preventivo.
Il curatore, prima, con la redazione del progetto di stato passivo e il giudice delegato, poi, rigettavano l’ammissione del credito sul presupposto dell’inesatto adempimento della prestazione da parte del professionista.
L’avvocato ricorreva in Cassazione sulla base, tra gli altri, dell’asserita violazione dell’art. 96 L.F. Ad avviso del ricorrente, la motivazione addotta dal curatore nella redazione del progetto di stato passivo, ripresa poi dal giudice delegato, doveva considerarsi assolutamente insufficiente a fondare il rigetto della sua istanza di insinuazione, perchè priva dell’indicazione, seppure sommaria, dei profili di inadempimento asseritamente imputabili a quest’ultimo. Ciò, gli avrebbe impedito di formulare con il proprio ricorso ex art. 98 L. F., le necessarie istanze istruttorie e di indicare, in modo specifico, i mezzi di prova di cui intendeva avvalersi per dimostrare la correttezza della sua condotta professionale.
La Corte di Cassazione, adita sul punto, rigettava il motivo sul presupposto che il ricorrente non avesse fornito la prova che tale censura fosse già stata avanzata in sede di merito nel giudizio di opposizione ex art. 98 L.F., ribadendo che, ove con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella decisione impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
È NECESSARIA UNA CORRETTA COSTRUZIONE DEI MOTIVI POSTI A FONDAMENTO DEL RICORSO
Ordinanza | Corte di Cassazione, I sez. civ., Pres. De Chiara – Rel. Scotti | 03.06.2020 | n.10506
IN MANCANZA SI VIOLA IL PRINCIPIO DI AUTOSUFFICIENZA EX ART. 366, N. 6 C.P.C.
Ordinanza | Corte di Cassazione, III sez. civ., Pres. Travaglino – Rel. Positano | 06.07.2020 | n.13861
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ricorso-per-cassazione-documenti
OCCORRE UNA CHIARA E COMPLETA COGNIZIONE DEL FATTO SOSTANZIALE E PROCESSUALE CHE HA ORIGINATO LA CONTROVERSIA
Ordinanza | Corte di Cassazione, VI sez. civ. – 1, Pres. Sambito – Rel. Scotti | 04.06.2020 | n.10588
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