ISSN 2385-1376
Testo massima
La Corte di Cassazione con sentenza n.23757 del 14/11/2011 ha precisato che il ricorso per cassazione non può essere integrato con un nuovo atto che contenga i quesiti di diritto mancanti.
Invero, il ricorso alla Suprema corte deve essere proposto a pena di inammissibilità con un unico attoavente i requisiti di forma e contenuto indicati “dalla pertinente normativa di rito, ivi compresi quelli richiamati dall’art.366-bis cpc”.
Ne consegue che non è idoneo a integrare i requisiti richiesti un nuovo atto, successivamente notificato a modifica o integrazione dell’originario ricorso, “sia che concerna l’indicazione dei motivi, sia che tenda a colmare la mancanza degli elementi prescritti, quali la formulazione dei quesiti o l’esposizione dei fatti in causa o la sintesi della questione di motivazione relativamente al fatto controverso”, essendo solo possibile, ove non siano decorsi i termini, proporre un nuovo ricorso completamente sostitutivo del primo.
La Corte ha ben specificato che dovendo proporsi il ricorso per cassazione con un UNICO atto è possibile solo effettuare la SOSTITUZIONE con un NUOVO RICORSO e giammai l’integrazione dell’originario atto al fine di evitare che le proprie difese siano contenute in due distinti scritti difensivi.
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 22602/2009 proposto da:
L.T.;
RICORRENTE
Contro
ASSICURAZIONI SPA;
CONTRORICORRENTE
e contro
CA.GI.;
INTIMATO
avverso la sentenza n. 933/2008 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 16/10/2008, R.G.N. 684/2004;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte di appello di Bari (sentenza del 16 ottobre 2008), in parziale riforma della decisione di primo grado, riduceva la condanna in solido di Ca.Gi. (in tal senso dovendosi rettificare – non essendoci contrasto tra le parti sul punto – il nome di c.a., che compare nella sentenza) e della ASSICURAZIONI SPA – da circa Euro 26.000,00 a circa Euro 9.000,00 – in favore di L.T., per i danni patrimoniali subiti in esito a un sinistro stradale.
2. Avverso la suddetta sentenza, non notificata, il L. ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, non corredati da quesiti. Successivamente, nel termine lungo di impugnazione (e anche nel rispetto del termine breve decorrente dal primo ricorso) lo stesso L. ha proposto un “Atto di integrazione del ricorso per cassazione”, contenente i soli quesiti riferiti ai motivi dell’originario ricorso.
La ASSICURAZIONI SPA resiste con controricorso, esplicato da memoria, deducendo la inammissibilità.
Ca.Gi. non svolge difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il collegio ha disposto l’adozione di una motivazione semplificata. E’ applicabile ratione temporis l’art.366-bis cpc.
2. Il ricorso è privo dei quesiti di diritto; un atto successivo contiene solo i quesiti relativi ai motivi di ricorso; quest’ultimo, quindi, ha natura integrativa e non sostitutiva del primo, con conseguente irrilevanza della sua notifica nel rispetto del termine lungo di impugnazione, e del termine breve decorrente dal primo ricorso, dovendo il ricorso necessariamente essere proposto con unico atto.
Il ricorso è inammissibile, in applicazione del principio – affermato dalla Corte, anche con specifico riferimento ad atto integrativo contenente i soli quesiti di diritto – secondo cui “Il ricorso per cassazione deve essere proposto a pena di inammissibilità con unico atto avente i requisiti di forma e contenuto indicati dalla pertinente normativa di rito, ivi compresi quelli richiamati dall’art.366 bis cpc. Ne consegue che non è idoneo ad integrare i requisiti richiesti un nuovo atto, successivamente notificato a modifica o integrazione dell’originario ricorso, sia che concerna l’indicazione dei motivi, sia che tenda a colmare la mancanza di taluno degli elementi prescritti, quali la formulazione dei quesiti o l’esposizione dei fatti di causa o la sintesi della questione di motivazione relativamente al fatto controverso, essendo solo possibile – ove non siano decorsi i termini – la proposizione di un nuovo ricorso in sostituzione del primo, ma non anche ad integrazione, nè a correzione di un ricorso viziato che non sia ancora stato dichiarato inammissibile”. (Cass. 31 maggio 2010, n. 13257; Cass. 24 giugno 2008, n. 17246).
3. Le spese seguono la soccombenza.
PQM
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna L.T. al pagamento, in favore della Assicurazioni Generali Spa, delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.
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Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 22/2011