Nell’ipotesi in cui la parte ricorrente espressamente abbia allegato che la sentenza impugnata le è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Sez. II, Pres. Gorjan – Rel. Picaroni, con la sentenza n. 8781 del 12 maggio 2020.
La pronuncia è intervenuta in relazione al ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano che ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva, ma ha rigettato la domanda sul rilievo che l’appellante si era limitata a chiedere la concessione dei termini di cui all’art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., senza specificare il thema decidendum e probandum, ed ha condannato l’appellante alle spese del doppio grado.
Il ricorrente ha fondato il gravame su tre motivi cui ha resistito con controricorso la banca.
I giudici di legittimità hanno, tuttavia, dichiarato improcedibile il ricorso in quanto ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ. insieme con il ricorso deve essere depositata, a pena di improcedibilità, la copia autentica della sentenza «con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta». Ai sensi del primo comma del medesimo art. 369, il deposito deve avvenire nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione.
La Corte ha evidenziato che tale previsione è funzionale al riscontro della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve.
Orbene, ove la parte ricorrente espressamente abbia allegato che la sentenza impugnata le è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile.
Nel caso di specie la relata non è stata prodotta ed il ricorso è risultato spedito per la oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza, sicché non può farsi applicazione del principio secondo cui il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza.
Gli ermellini hanno specificato che neppure può farsi applicazione, nel caso di specie, del principio secondo cui la sanzione dell’improcedibilità è esclusa nel caso in cui la relata di notifica risulti comunque nella disponibilità di questa Corte, in quanto prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio – poiché nel caso di specie non si è verificata alcuna delle situazioni indicate.
Alla luce di tali argomentazioni, la Suprema Corte ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso ed ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RICORSO PER CASSAZIONE: NON È IMPROCEDIBILE PUR IN CASO DI DEPOSITO SENTENZA IMPUGNATA PRIVA DELLA RELATA
OVE LA STESSA SIA PRODOTTA DA CONTROPARTE OVVERO ACQUISITA AL FASCICOLO DI UFFICIO
Sentenza | Cassazione civile, sez. unite, Pres. Rordorf – Rel. D’Ascoli | 02.05.2017 | n.10648
RICORSO PER CASSAZIONE: È PROCEDIBILE ANCHE SE SENTENZA E RELATA MANCANO DELLA ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ
OCCORRE CHE PARTE RESISTENTE NON ABBIA DISCONOSCIUTO LA CONFORMITÀ DELLA COPIA INFORMALE ALL’ORIGINALE DELLA DECISIONE STESSA
Sentenza | Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Pres. Doronzo – Rel. Esposito | 25.03.2019 | n.8312
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