Il ricorso per cassazione è inammissibile allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ai sensi dell’art. 83 c.p.c., comma 2, contenga espressioni incompatibili con la specialità richiesta e dirette piuttosto ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, I sez. civ., Pres. Genovese – Rel. Falabella, con l’ordinanza n. 7889 del 16 aprile 2020.
Mediante tale pronuncia, la Suprema Corte si è pronunciata in merito alla validità della procura alle liti conferita al legale per il ricorso in Cassazione. Nel caso di specie, la procura è stata redatta su di un foglio materialmente congiunto all’atto di impugnazione e, oltre ad essere stesa in caratteri diversi rispetto al ricorso, non presenta nemmeno un numero di pagina sequenziale rispetto ai fogli che lo precedono. La medesima procura ad litem risulta inoltre priva del connotato della specialità provvedimento compatibile con rappresentanza legittimità: con rappresentanza di cui all’art. 365 c.p.c., non facendo menzione del provvedimento impugnato, e presenta, anzi, un contenuto non un conferimento di poteri precisamente finalizzato alla difesa del ricorrente nel presente giudizio di essa, infatti, il professionista è stato delegato alla difesa “nel presente procedimento ed in ogni sua fase, stato e grado, compreso l’eventuale appello od opposizione“, con conferimento del potere, tra l’altro, di “proporre domande riconvenzionali, appelli principali od incidentali, eccezioni, opposizioni, reclami, querele di falso ed istanze di ogni genere, precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni proposte, chiamare in causa terzi, riassumere o proseguire il giudizio in caso di interruzione o sospensione, compiere atti conservativi o cautelari in corso di causa, redigere precetti ed agire esecutivamente con facoltà di nominare sostituti avvocati con pari poteri“.
Il ricorso, dunque, secondo un orientamento consolidato in giurisprudenza, è inammissibile.
Ma lo è anche per un altro motivo, in quanto la procura non risulta conferita in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato.
Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, richiede, infatti, a pena di inammissibilità, la posteriorità della procura rispetto al provvedimento impugnato, precisando che “a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima”.
Quindi, nel caso di mancanza di specialità della procura – che, pur apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ai sensi dell’art. 83 c.p.c., comma 2, non nomina la pronuncia impugnata e contiene espressioni generiche e non rispondenti a quanto richiesto per il giudizio di legittimità dall’art. 365 c.p.c. – e nel caso di mancata datazione della procura – che deve essere successiva alla comunicazione del decreto pronunciato dal tribunale – il ricorso per Cassazione deve essere dichiarato inammissibile.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
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