E’ inammissibile il ricorso per cassazione qualora il ricorrente trascuri di trascrivere il testo delle conclusioni assunte nell’atto di citazione del primo grado, come pure i passi rilevanti della memoria ex art. 183 cod. proc. civ. ed ometta di riportare pure il contenuto dell’atto di precisazione delle conclusioni (sempre in relazione al giudizio del primo grado).
In tal caso, infatti, il motivo di ricorso non risponde al requisito della necessaria autosufficienza prescritto dall’art. 366 cod. proc. civ..
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, VI sez. civ., Pres. Di Virgilio – Rel. Dolmetta, con l’ordinanza n. 6979 dell’11 marzo 2020.
In particolare, la vicenda ha riguardato un soggetto che, in primo grado, ha convenuto in giudizio una banca chiedendone la condanna alla restituzione di tutte le somme indebitamente addebitate e percepite a titolo anatocistico, sia su scoperto di conto, che su mutuo chirografario.
Nell’articolare le proprie difese, la Banca ha anche spiegato domanda riconvenzionale relativa al pagamento del residuo debito ancora in essere.
Con sentenza depositata il 20 luglio 2011, il Tribunale ha accolto sia la domanda attorea che quella riconvenzionale, condannando l’attore al versamento del maggiore importo.
Il cliente ha appellato la pronuncia sul presupposto che il giudice del primo grado non aveva tenuto conto, in relazione al credito fatto valere dalla Banca, del fatto che tra questa e il condebitore solidale era intervenuta un’apposita transazione, poi pure eseguita; e che di tale transazione egli aveva dichiarato, anche nel corso del giudizio, di volersi specificamente valere.
Avverso la pronuncia di rigetto della Corte territoriale, il cliente ha proposto ricorso per cassazione fondandolo su due motivi; la Banca ha resistito con controricorso.
I giudici di legittimità con l’ordinanza de qua hanno ritenuto inammissibile il motivo di ricorso relativo alla violazione delle norme degli artt. 360 nn. 3 e 4 cod. proc. civ., come pure violazione degli artt. 183 e 184 cod. proc. civ., nonché all’omesso esame di fatto decisivo.
Sul punto, gli Ermellini hanno rappresentato che il ricorrente ha trascurato di trascrivere il testo delle conclusioni assunte nell’atto di citazione del primo grado, come pure i passi rilevanti della memoria ex art. 183 cod. proc. civ. ed ha omesso di riportare pure il contenuto dell’atto di precisazione delle conclusioni (sempre in relazione al giudizio del primo grado).
Alla luce di ciò, la Corte ha ritenuto il motivo non rispondente al requisito della necessaria autosufficienza, prescritto dall’art. 366 cod. proc. civ., ed ha quindi rigettato il ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ATTO DI CITAZIONE: DEVE ESSERE AUTOSUFFICIENTE E CONTENERE GLI ELEMENTI STRUTTURALI EX ART. 163 C.P.C.
NON PUÒ CONTENERE UN RINVIO PER RELATIONEM A DOCUMENTI ESTERNI (DIVIETO ALLEGAZIONI IMPLICITE)
Sentenza | Tribunale di Velletri, Giudice Marcello Buscema | 18.06.2019 | n.1171
ATTO DI CITAZIONE NULLO: VALE COME COSTITUZIONE IN MORA
PUR ESSENDO INIDONEO A PRODURRE EFFETTI PROCESSUALI, PUÒ AVERE EFFICACIA INTERRUTTIVA DELLA PRESCRIZIONE
Sentenza | Corte di Cassazione, III sez. civ., Pres. Sestini – Rel. Valle | 08.01.2020 | n.124
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