ISSN 2385-1376
Testo massima
Quando l’atto di appello viene dichiarato inammissibile con ordinanza ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. per ragionevole improbabilità di accoglimento dell’impugnazione, è indispensabile – ai sensi dell’art. 366 cod. proc. civ., n. 3 – che nel ricorso per cassazione formulato ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., comma 3 avverso il provvedimento di primo grado sia fatta espressa menzione sia dell’integrale motivazione dell’ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. e art. 348-ter c.p.c., comma 1, sia dei motivi di appello, affinché sia evidente che sulle questioni rese oggetto del giudizio di legittimità non si sia formato alcun giudicato interno, essendo esse state ancora prospettate adeguatamente al giudice dell’appello. Inoltre, sia l’atto di appello che l’ordinanza dovranno poi essere prodotti, ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., n. 4.
Con ordinanza n. 12034 pubblicata il 28 maggio 2014 la Corte di Cassazione, Sesta Sezione civile, si è pronunciata sul c.d. filtro in appello evidenziando che, in caso di ricorso per cassazione ex articolo 348-ter, bisogna fare espressa menzione della motivazione integrale dell’ordinanza-filtro e dei motivi d’appello, affinché sia evidente che sulle questioni rese oggetto del giudizio di legittimità non si sia formato alcun giudicato interno, essendo esse state prospettate al giudice d’appello. Diversamente il ricorso è inammissibile.
In caso di ricorso per cassazione ex articolo 348-ter, terzo comma, c.p.c., rivolto contro l’ordinanza ex articoli 348-bis e 348-ter resa dal giudice del gravame quando lo stesso stabilisce che l’impugnazione non ha ragionevole probabilità di essere accolta (in base alla novella deflativa introdotta dal decreto sviluppo 2012) occorre, in sede di legittimità, fare espressa menzione della motivazione integrale dell’ordinanza-filtro e dei motivi d’appello, altrimenti pure il ricorso di legittimità risulta inammissibile.
Il punto della questione sta tutto nell’ordinanza-filtro, che stabilisce come non sussista alcuna possibilità di accoglimento dell’appello: in tal caso l’oggetto del giudizio di legittimità non è più, come accade di solito, la sentenza di secondo grado sul gravame, ma la pronuncia di primo grado sulla domanda, come se l’intero grado di appello non fosse stato esperito con modalità tali da consentire la stessa attivazione del giudizio di legittimità. Dopo l’ordinanza-filtro, dunque, si può propone il ricorso contro il provvedimento di primo grado. Il termine è quello ordinario di termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notifica, se anteriore (o, comunque, l’atto deve essere depositato entro il termine previsto dall’articolo 327 c.p.c.).
Tuttavia, precisa la Suprema Corte, mantiene pienamente vigore la regola generale dell’art. 329 c.p.c., visto che il processo si è comunque sviluppato secondo le ordinarie sue regole e, solo, il grado di appello ha avuto uno svolgimento compresso e sommario. Il conseguimento della definitività della pronuncia di primo grado per tardività della proposizione dell’appello, come ogni altra definizione in rito del gravame derivante dal riscontro meramente estrinseco ed esteriore dell’atto di gravame e non quindi da una valutazione del gravame stesso in rito o in merito, comporta quindi il consolidamento del giudicato e la preclusione di ogni ulteriore mezzo di impugnazione, rilevabile anche di ufficio dalla corte di legittimità (mentre diverso sarebbe il caso di ulteriori casi di inammissibilità, come quelli da carenza di specificità dei motivi, ovvero anche da mancanza di altri requisiti di contenuto-forma, come – oggi – l’inosservanza del nuovo testo dell’art. 342 cod. proc. civ.: in tal caso, il giudice dell’appello può esaminare tali questioni proprio perchè la sentenza di primo grado non è passata in giudicato per vizi impedienti di proposizione del gravame ed è correttamente investito di quest’ultimo).
Le conseguenze sono tutt’altro che trascurabili: l’atto di appello poi dichiarato inammissibile e l’ordinanza che ha proceduto in tal senso, spiegano gli «ermellini», costituiscono così requisiti processuali speciali di ammissibilità del ricorso diretto per cassazione contro il provvedimento di primo grado; non si può dunque evitare di fare riferimento nel ricorso per cassazione tanto all’ordinanza-filtro quanto ai motivi dell’impugnazione perché la Suprema corte deve essere messa in condizioni di controllare che non si è formato alcun giudicato interno sulle questioni proposte, essendo state esse ancora prospettate adeguatamente al giudice del gravame.
Sia l’atto di appello sia l’ordinanza dovranno essere poi prodotti ai sensi del n. 4 dell’articolo 369 cpc. Nella specie, il ricorso conteneva soltanto l’indicazione sommaria del contenuto dell’atto di appello e, pertanto, esso è stato dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 380-bis e 385 c.p.c.
La Corte ha, infine, compensato le spese del giudizio di legittimità per l’assoluta novità della questione ed ha, poi, condannato il ricorrente a pagare comunque il doppio del contributo unificato come previsto dalla legge di stabilità 2013 per i casi di rigetto integrale, inammissibilità ed improcedibilità del ricorso.
Testo del provvedimento
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