Il ricorso per cassazione privo della sottoscrizione dell’avvocato deve considerarsi giuridicamente inesistente e, quindi, inammissibile, in applicazione del principio generale sancito dall’art. 161, comma 2, c.p.c., estensibile a tutti gli atti processuali.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Sez. V, Pres. Crucitti – Rel. D’Orazio, con la sentenza n. 3379 del 06-02-2019.
La vicenda ha tratto origine dalle indagini bancarie svolte sui conti correnti dell’amministratore di una società e di uno dei soci a seguito delle quali l’Agenzia delle Entrate ha emesso avvisi di accertamento con notifica successiva anche di cartella di pagamento, determinando maggiori redditi imponibili derivanti da versamenti e prelevamenti non adeguatamente giustificati dalla contribuente.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva i tre ricorsi proposti per le varie annualità e la sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e dinanzi alla Commissione tributaria regionale che rigettava l’appello in quanto “negli allegati n. 1-2…l’appellato ha puntualmente giustificato tutti i movimenti sui conti correnti contestati dalla Guardia di finanza e fatti propri dall’ufficio, dimostrando che le stesse operazioni bancarie…non erano altro, in alcuni casi, che semplici giroconti, anticipazioni, rimborsi per anticipazioni eseguite dallo stesso socio in precedenza o prestiti di terzi“.
Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione.
La società ha resistito con controricorso, depositando memoria scritta.
La Suprema Corte, investita del thema decidendum, ha affrontato, preliminarmente, l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione per assenza di sottoscrizione dell’Avvocato della ricorrente sollevata dalla controparte nella memoria scritta depositata.
Al riguardo, i giudici di legittimità hanno puntualizzato che il principio della inesistenza giuridica della sentenza mancante della sottoscrizione del giudice, sancito dall’art. 161 c.p.c., comma 2, è estensibile a tutti gli atti processuali, e, quindi, anche al ricorso per cassazione, che sia privo non solo della indicazione della procura della parte ma anche della sottoscrizione dell’avvocato.
Nella caso di specie, sia il ricorso per cassazione in originale, sia tutte le copie del ricorso presenti nel fascicolo del procedimento sono risultate carenti della sottoscrizione del difensore della Agenzia delle entrate, cosicché il ricorso per cassazione deve considerarsi come inesistente.
Per le suesposte argomentazioni, gli ermellini hanno ritenuto il ricorso inammissibile, condannando, altresì, l’Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
PROCEDURA: AMMISSIBILE IL RICORSO PER CASSAZIONE NON FIRMATO DALL’AVVOCATO
È SUFFICIENTE LA SOTTOSCRIZIONE IN AUTENTICA SU PROCURA ALLE LITI
Ordinanza | Cass. civ. Sez. VI – 5, Pres. Cicala – Rel. Cosentino | 01.08.2013 | n.18491
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