L’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo; che, in riferimento al ricorso per cassazione, tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4.
Questo il principio ripreso dalla Corte di Cassazione, I sez. civ., Pres. Cristiano – Rel. Di Marzio, con l’ordinanza n. 4787 del 24 febbraio 2020.
Si tratta di una pronuncia resa in un giudizio di ammissione al passivo, che ha offerto degli spunti interessanti sia sul tema specifico della causa, sia sul contenuto del ricorso per Cassazione. Infatti, la Suprema Corte ha ritenuto il ricorso dell’istituto di credito inammissibile sia per come è stato “confezionato” sia perché sulla richiesta principale (l’ammissibilità della “domanda supertardiva”) si era comunque già espressa la Corte territoriale.
Gli Ermellini hanno specificato che, ai fini dell’ammissibilità della domanda cd. supertardiva, di cui alla L. Fall., art. 101, u.c., il mancato avviso al creditore da parte del curatore del fallimento, previsto dalla L. Fall., art. 92, integra la causa non imputabile del ritardo da parte del ricorrente, ma il curatore ha facoltà di provare che il creditore, pur in mancanza del predetto avviso, abbia comunque avuto notizia del fallimento, spettando al giudice di merito la valutazione del relativo accertamento di fatto, che, se congruamente e logicamente motivata, sfugge al sindacato di legittimità.
Tuttavia, l’ordinanza si distingue per la motivazione fornita sulla declaratoria di inammissibilità del ricorso per la genericità dello stesso. In primis, è stato ritenuto che nel caso di specie il ricorso rappresentava la trascrizione giustapposta dell’istanza di ammissione al passivo e dell’atto di opposizione allo stato passivo. Tale modo di confezionare il ricorso viola il precetto dettato dall’art. 366 c.p.c., il quale richiede l’esposizione “sommaria” dei fatti di causa, il che comporta che l’espositiva debba contenere il necessario e non il superfluo.
In tema di ricorso per cassazione, ricorda la Suprema Corte, il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per cassazione, tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RICORSO PER CASSAZIONE: INAMMISSIBILE SE FONDATO SU UN MOTIVO NON RISPONDENTE AL REQUISITO DELLA NECESSARIA AUTOSUFFICIENZA
E’ necessario riportare in ricorso le conclusioni assunte nell’atto di citazione del primo grado nonchè il contenuto dell’atto di precisazione delle conclusioni
Ordinanza | Corte di Cassazione, VI sez. civ., Pres. Di Virgilio – Rel. Dolmetta | 11.03.2020 | n.6979
RICORSO PER CASSAZIONE: NEL RITO CAMERALE, LA RINUNCIA PUÒ ESSERE PRESENTATA SINO AL PASSAGGIO IN DECISIONE
Sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza, invece, il termine utile è fino a che non siano notificate le conclusioni del PM
Ordinanza | Corte di Cassazione, Sez. Unite civili, Pres. Mammone – Rel. Falaschi | 24.12.2019 | n.34432
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno