ISSN 2385-1376
Testo massima
L’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ex art.149 cpc può essere prodotto fino all’udienza di discussione, ma prima che abbia inizio la relazione ex art.379 cpc.
Così si è pronunciata la Corte di Cassazione con sentenza, n. 1237 del 22-01-2014 accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria della Lombardia che aveva dichiarato inammissibile l’appello per mancata allegazione della notifica in sede di costituzione.
Il Supremo Collegio ha così ribadito il principio di diritto già espresso dalla Sezioni Unite nel 2008 con sentenza n. 267, precisando che l’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ex art. 149 cpc ovvero la raccomandata richiesta nel caso di notifica ex art.140 cpc – deve essere prodotta a pena di inammissibilità entro l’udienza di discussione ma prima che abbia inizio la relazione di cui all’art.380 bis cpc.
La produzione di tale avviso svolge, infatti, la funzione di provare l’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio.
In caso di mancata produzione del detto avviso, e in assenza di attività difensiva del ricorrente, il ricorso è dichiarato inammissibile.
Resta salva la possibilità per il ricorrente di demandare la rimessione in termini ove dimostri di non aver ricevuto il detto piego, offrendo, al tempo stesso, la prova di essersi attivato tempestivamente chiedendo all’ufficio postale un duplicato dell’avviso.
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tenpore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
srl(OMISSIS);
– intimata
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 122/33/07, depositata il 20 febbraio 2008;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 giugno 2013 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco;
uditi l’avvocato dello Stato (OMISSIS);;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’inammissibilità, ed in subordine il rigetto, del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che, rigettandone l’appello, nel giudizio introdotto dalla srl (OMISSIS) con l’impugnazione della cartella esattoriale, notificata il 14 agosto 2003, avente ad oggetto iscrizione di sanzioni per ritardato pagamento di imposte per l’anno 1999, ha confermato l’annullamento dell’atto, per essere intervenuta definizione agevolata, ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 2002, art. 9 bis dei detti ritardati versamenti in forza di istanza presentata nel novembre 2003.
La contribuente non ha svolto attività difensiva nella presente sede.
Motivi della decisione
Il ricorso per cassazione, notificato a mezzo del servizio postale, è inammissibile, in quanto la ricorrente non ha depositato l’avviso di ricevimento, sicchè manca la prova dell’adempimento dell’onere specificamente posto a suo carico.
Con sentenza del 14 gennaio 2008, n. 627, questa Corte a sezioni unite ha infatti enunciato il seguente principio di diritto: “la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può demandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184-bis cod. proc. civ., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 2”.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Nulla si dispone in ordine alle spese, in considerazione del mancato svolgimento di attività da parte dell’intimato.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2014
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Numero Protocolo Interno : 50/2014