La produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 c.p.c. o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione ex art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio prevista dall’art. 380-bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti nel rispetto dell’art. 372, comma 2, c.p.c.
Il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può, tuttavia, domandare di essere rimesso in termini per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto stabilito dall’art. 6, comma 1, della L. n. 890 del 1982.
Questi sono i principi espressi dalla Corte di Cassazione, Sez. Trib., Pres. Tinarelli – Rel. Chiesi con l’ordinanza n. 16148 del 9 giugno 2021.
È accaduto che l’Agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale che aveva rigettato il gravame dalla stessa proposto contro la decisione della Commissione Tributaria provinciale di accogliere il ricorso presentato dal contribuente a cui era stato notificato un avviso di accertamento in materia di IVA.
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, per non avere l’Agenzia delle Entrate depositato la cartolina di ritorno della notifica eseguita a mezzo posta nei confronti della società destinataria dell’originario avviso di accertamento.
In particolare:
- a) non era stato depositato l’avviso di ricevimento della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di legittimità eseguita nei confronti della società;
- b) mancava la prova dell’avvenuta attivazione da parte del difensore della ricorrente per ottenerne un duplicato;
- c) non era stata presentata alcuna istanza di rimessione in termini ad opera della difesa della ricorrente per il deposito dell’avviso.
Stante l’omissione di tali adempimenti da parte della difesa della ricorrente, la Corte dichiarava il ricorso inammissibile.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
È NECESSARIA UNA CORRETTA COSTRUZIONE DEI MOTIVI POSTI A FONDAMENTO DEL RICORSO
Ordinanza | Corte di Cassazione, I sez. civ., Pres. De Chiara – Rel. Scotti | 03.06.2020 | n.10506
È IMPROCEDIBILE QUANDO, NEL TERMINE DI VENTI GIORNI, SIANO STATE DEPOSITATE SOLO COPIE ANALOGICHE DEGLI ATTI
Ordinanza | Corte di Cassazione, VI sez. civ. -3, Pres. Frasca – Rel. Scrima | 06.06.2020 | n.10429
RICORSO PER CASSAZIONE: IMPROCEDIBILE IN CASO DI MANCATA ALLEGAZIONE DELLA RELATA DI NOTIFICA
NON È SUFFICIENTE PRODURRE IN GIUDIZIO LA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA
Sentenza | Corte di Cassazione, Sez. II, Pres. Gorjan – Rel. Picaroni | 12.05.2020 | n.8781
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