Quando gli atti processuali sono stati formati e trasmessi con modalità informatiche, la produzione in giudizio deve avvenire: 1) stampando e depositando il documento elettronico; 2) attestando, da parte del difensore, che la copia depositata è conforme all’originale.
La mancanza di attestazione di conformità all’originale della stampa dei documenti sopra indicati rende improcedibile il regolamento di competenza, a meno che l’altra parte, costituendosi, nulla osservi circa la conformità all’originale delle copie prodotte dalla parte ricorrente.
Il ricorso per cassazione è improcedibile, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., quando, nel termine di venti giorni dalla notificazione, siano state depositate solo copie analogiche del ricorso, della relazione di notificazione con messaggio p.e.c. e relative ricevute, senza attestarne la conformità, ai sensi dell’art. 9, comma 1-bis, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 e successive integrazioni, ai documenti informatici da cui sono tratte.
Questi i principi ribaditi dalla Corte di Cassazione, VI sez. civ. -3, Pres. Frasca – Rel. Scrima, con l’ordinanza n. 10429 del 3 giugno 2020.
Gli Ermellini si sono pronunciati sulla validità di un ricorso per Cassazione notifica a mezzo PEC (posta elettronica certificata), chiarendo che in questo caso la parte ricorrente ha l’onere di depositare il ricorso con la relata di notifica entro venti giorni dall’ultima notifica a pena di improcedibilità e ciò allo scopo di consentire alla Corte il controllo officioso del rispetto dei termini per proporre l’impugnazione, nonché dei termini per l’utile introduzione della procedura.
Quando il ricorso viene notificato a mezzo PEC, la parte ricorrente deve assolvere l’onere di deposito predetto, depositando copia cartacea del ricorso, del messaggio di posta elettronica cui era allegato, della relazione di notificazione, della ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica cui era allegato il ricorso: tale deposito, tuttavia, da solo non è sufficiente, in quanto le regole sul processo civile telematico non sono ancora applicabili al giudizio di legittimità e, di conseguenza, dinanzi alla Corte è ancora necessario il deposito di copie cartacee (c.d. “analogiche”) di tutti gli atti processuali.
Pertanto, quando gli atti processuali sono stati formati e trasmessi con modalità informatiche, la produzione in giudizio deve avvenire stampando e depositando il documento elettronico e attestando, da parte del difensore, che la copia depositata è conforme all’originale: la mancanza di attestazione di conformità all’originale della stampa dei documenti sopra indicati rende improcedibile il ricorso, a meno che l’altra parte, costituendosi, nulla osservi circa la conformità all’originale delle copie prodotte dalla parte ricorrente.
I principi sopra riportati in sintesi sono stati affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, comma 1 bis e 1 ter, della I. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l’improcedibilità ove il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale notificatogli ex art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2003.
Viceversa, ove il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato (così come nel caso in cui non tutti i destinatari della notifica depositino controricorso) ovvero disconosca la conformità all’originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio.
Peraltro, la necessità che la produzione in copia cartacea del ricorso notificato a mezzo di posta elettronica certificata sia accompagnata dall’asseverazione di conformità ai documenti informatici da cui sono tratte delle copie del messaggio p.e.c., dei relativi allegati e delle ricevute di accettazione e conferma è stata ribadita dalla Cassazione, la quale ha statuito che il ricorso per cassazione è improcedibile, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., quando, nel termine di venti giorni dalla notificazione, siano state depositate solo copie analogiche del ricorso, della relazione di notificazione con messaggio p.e.c. e relative ricevute, senza attestarne la conformità, ai sensi dell’art. 9, comma 1 bis, della legge 21 gennaio 1994 n. 53 e successive integrazioni, ai documenti informatici da cui sono tratte; va precisato che il principio affermato da tale ultimo arresto con riferimento ad un ricorso redatto telematicamente, ben può essere applicato anche al ricorso redatto in forma analogica ma notificato via pec.
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