La procura per il ricorso per cassazione ha carattere speciale ed è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, attesa l’esigenza di assicurare, in modo giuridicamente certo, la riferibilità dell’attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso la cui procura sia stata rilasciata al difensore mediante scrittura privata autenticata recante una data anteriore a quella della sentenza impugnata.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Travaglino – Rel. Scoditti, con l’ordinanza n. 4234 del 10 febbraio 2023, che ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso essendo la procura, in forma di procura generale alle liti, stata rilasciata con scrittura privata autenticata in data anteriore alla sentenza impugnata e congiunta al ricorso.
La certificazione notariale della data della procura attestava la sua antecedenza cronologica rispetto alla sentenza impugnata.
Pertanto, alla luce del principio di diritto enunciato da Cass. Sez. U. n. 36057 del 2022, dalla procura è risultato in modo assolutamente evidente la sua non riferibilità al giudizio di Cassazione. Non esistendo dunque, alla stregua degli atti processuali, una procura speciale che fosse stata rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, ne è conseguito che l’attività processuale svolta restasse nell’esclusiva responsabilità del legale, il quale è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, in base al criterio della soccombenza, con riconoscimento anche dell’obbligo di versamento a suo carico dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti provvedimenti pubblicati in Rivista:
PROCURA SPECIALE: È NULLA SE NON RICORRONO QUATTRO SPECIFICHE CIRCOSTANZE
OCCORRE ESPLICITO CONFERIMENTO DEL POTERE DI PROPORRE RICORSO PER CASSAZIONE CON DATA, INDICAZIONE NUMERO E ANNO DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO
Ordinanza | Cass. civ., Sez. II, Pres. Lombardo – Rel. Capone | 18.07.2023 | n.20896
PREVALE IL CRITERIO TOPOGRAFICO SU QUELLO CONTENUTISTICO PURCHÉ DA ESSA NON RISULTI, IN MODO ASSOLUTAMENTE EVIDENTE, LA NON RIFERIBILITÀ AL GIUDIZIO DI CASSAZIONE
Sentenza | Cass. Sez. Un., Pres. Curzio – Rel. Cirillo | 09.12.2022 | n.36057
PROCURA ALLE LITI – CASSAZIONE: INVALIDA SE RILASCIATA ALL’ESTERO SENZA L’ATTO PER NOTAIO
IL DIFENSORE NON PUÒ AUTENTICARE LA SOTTOSCRIZIONE FORMATASI ALL’ESTERO E SPEDITA IN ITALIA
Sentenza | Corte di Cassazione, sez. III civ., Pres. Vivaldi – Rel. Valle | 04.11.2019 | n.28225
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno