In tema di rappresentanza processuale qualora i poteri rappresentativi del soggetto che si costituisce nel giudizio di cassazione siano stati conferiti con procura notarile, questa deve essere depositata con il ricorso (o il controricorso), sicché, qualora non sia rinvenibile nel fascicolo, all’impossibilità del controllo, da parte del giudice di legittimità, della legittimazione del delegante a una valida rappresentazione processuale e sostanziale della persona giuridica consegue l’inammissibilità del ricorso. In tal caso non è sufficiente che colui che si qualifica come legale rappresentante in forza di una procura notarile ne indichi gli estremi, in quanto, se l’atto non è stato prodotto, resta ferma l’impossibilità di verificare il potere rappresentativo del soggetto.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Sestini- Rel. Tassone, con l’ordinanza n. 33613 del 1 dicembre 2023.
La Suprema Corte ha rilevato che nel caso di specie sia l’epigrafe del ricorso sia il contenuto della allegata procura speciale alle liti facevano espresso riferimento alla società di diritto russo, iscritta alla Camera di Commercio di Mosca, e ad una procura notarile rilasciata da un notaio di Mosca al soggetto, persona fisica, indicato quale suo legale rappresentante per l’Italia.
Sulla base di tali elementi soltanto non risultava possibile verificare la sussistenza dei poteri rappresentativi di colui che stava in giudizio in nome e per conto della società, essendo invece necessario ed imprescindibile il deposito della procura notarile in forza della quale tali poteri erano stati conferiti.
Nel caso di specie, quindi, la società ricorrente doveva depositare la procura notarile ed invece non l’aveva prodotta nè col deposito del ricorso e neppure, a tutto concedere, con la memoria difensiva, a supporto delle ragioni ivi sostenute.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, per difetto di prova in ordine alla sussistenza del potere rappresentativo della società ricorrente in capo alla persona fisica conferente il mandato alle liti.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti provvedimenti pubblicati in Rivista:
RICORSO PER CASSAZIONE – PROCURA ALLE LITI – SPECIALITA’
Sentenza | Corte cassazione, sezioni unite | 09.02.2012 | n.1913
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ricorso-per-cassazione-procura-alle-liti-specialita
PROCURA ALLE LITI – CASSAZIONE: INVALIDA SE RILASCIATA ALL’ESTERO SENZA L’ATTO PER NOTAIO
IL DIFENSORE NON PUÒ AUTENTICARE LA SOTTOSCRIZIONE FORMATASI ALL’ESTERO E SPEDITA IN ITALIA
Sentenza | Corte di Cassazione, sez. III civ., Pres. Vivaldi – Rel. Valle | 04.11.2019 | n.28225
SE NON È AGLI ATTI, L’ONERE DI SANATORIA NON PUÒ ANDARE OLTRE IL DEPOSITO DEL CONTRORICORSO
Ordinanza | Corte di Cassazione, Sez. I, Pres. Tirelli-Rel.Vella | 03.11.2021 | n.31509
LA SOTTOSCRIZIONE È INDISPENSABILE AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE DELL’AUTORE DEL DOCUMENTO E NON PUÒ ESSERE SOSTITUITA DAL C.D. CROCESEGNO
Sentenza | Consiglio di Stato, sezione quarta | 13.02.2013 | n.908
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno