Ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l’annullamento della sentenza.
Con l’ordinanza in commento (n. 10506, pubblicata il 3 giugno 2020), la Suprema Corte, Pres. De Chiara – Rel. Scotti, pur se chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della sentenza di secondo grado in materia di obblighi di informativa nella prestazione di servizi di investimento, fornisce in realtà le “istruzioni” per la corretta formulazione di un’impugnazione.
A ben vedere, l’inammissibilità del ricorso presentato viene fatta discendere in toto da un’errata costruzione dei motivi postivi a fondamento.
Le doglianze di parte ricorrente, in merito al mancato riconoscimento della gravità dell’inadempimento della banca a fini risolutori, difettano infatti di interesse.
Secondo la ricostruzione della Cassazione, il rigetto della domanda di risoluzione operato dalla Corte d’Appello risultava fondato su due ragioni distinte ed autonome: in primis, l’evidente impossibilità di risolvere gli ordini di investimento, ma piuttosto il contratto-quadro da cui essi discendono; in secundis, anche a volerne ammettere la fattibilità, la mancanza di gravità negli inadempimenti posti in essere dalla banca. I motivi in questione riguardavano la domanda di risoluzione, respinta per due autonome rationes decidendi, con la ricorrente che ha censurato soltanto la seconda, e non anche la prima.
Secondo giurisprudenza di legittimità consolidata, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l’annullamento della sentenza (Sez. 1, n. 18641 del 27/07/2017, Rv. 645076 – 01; Sez. 6 – 5, n. 9752 del 18/04/2017, Rv. 643802 – 01; Sez. 3, n. 2108 del 14/02/2012, Rv. 621882 – 01; Sez. L, n. 3386 del 11/02/2011, Rv. 615988 – 01).
L’assenza di impugnativa della prima delle illustrate ragioni, da sola sufficiente – come quella invece contestata – a giustificare la decisione di secondo grado “rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l’annullamento della sentenza”.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RICORSO PER CASSAZIONE: deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti della causa
Occorre una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale e processuale che ha originato la controversia
Ordinanza | Corte di Cassazione, VI sez. civ. – 1, Pres. Sambito – Rel. Scotti | 04.06.2020 | n.10588
RICORSO PER CASSAZIONE: “PUNITO” CON L’INAMMISSIBILITÀ L’USO DI PAROLE OSCURE
LA CORTE BOCCIA UN AVVOCATO CHE HA PRESENTATO UN RICORSO INCOMPRENSIBILE, CAOTICO E INCOERENTE
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RICORSO PER CASSAZIONE: IMPROCEDIBILE IN CASO DI MANCATA ALLEGAZIONE DELLA RELATA DI NOTIFICA
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