E’ improcedibile il ricorso per Cassazione nel caso in cui la sentenza impugnata sia stata redatta in formato digitale e l’attestazione di conformità della copia analogica prodotta risulti sottoscritta, ai sensi dell’art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53 del 1994, dal difensore che ha assistito la parte nel precedente grado di giudizio, dopo che il cliente aveva già conferito il mandato alle liti per il giudizio di legittimità ad un altro difensore.
Il difensore che ha assistito la parte nel grado di giudizio appena conclusosi, in relazione al cui esito infausto si è ricorso in Cassazione, conserva il potere di estrarre copie analogiche dagli originali digitali presenti negli nei registri telematici di cancelleria, giacché, pure nell’ipotesi più restrittiva (cioè che egli sia munito di una procura speciale valevole solo per quel grado di giudizio) egli conserva la rappresentanza processuale della parte (ad esempio, anche ai fini dell’eventuale notificazione dell’impugnazione proposta da controparte) ma solo “fintanto che il cliente non conferisca, per il grado successivo, il mandato alle liti ad altro difensore. In conseguenza di ciò, qualora sia già stato nominato un difensore per il giudizio di legittimità, la successiva attestazione di conformità della copia analogica della sentenza, destinata alla Cassazione, non potrà più essere effettuata dal precedente difensore, quand’anche non sia stata formalizzata una sua espressa revoca.
Questi sono i principi espressi nell’ordinanza n.4401 del 18.02.2021 della Cass. civ. Sez. I Pres. Valitutti Rel. Scordamaglia.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
IN CASO DI SOSTITUZIONE PROCESSUALE L’ATTESTAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA DAL NUOVO AVVOCATO
Ordinanza | Cass. civ. Sez. I Pres. Travaglino Rel. Rossetti | 11.03.2020 | n.6907
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