Non è consentito in sede di legittimità, se non nei ristretti limiti di cui all’art. 360, quinto comma, c.p.c., svolgere censure di merito sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge al fine di sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti ed una diversa valutazione del materiale probatorio.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Presidente Cristiano – Rel. Fidanza, con l’ordinanza n. 13715 del 18 maggio 2023.
Nella fattispecie in esame, la Banca Alfa chiedeva di essere ammessa al passivo del fallimento della Beta Srl in liquidazione, in via privilegiata ipotecaria, sulla base di un credito derivante da 12 mutui sorti dal frazionamento di un mutuo fondiario e di un mutuo ipotecario.
Il Tribunale di Ancona, con decreto, escludeva il credito per insussistenza della prova della sua esistenza.
La Banca Alfa proponeva opposizione avverso il suddetto decreto sostenendo che gli atti notarili prodotti costituivano prova certa, sufficiente all’ammissione del credito e producendo “ad abudantiam” ulteriori documenti.
Il Tribunale di Ancona accoglieva con decreto l’opposizione promossa dalla Banca Alfa e disponeva l’ammissione in via privilegiata ipotecaria del credito, evidenziando come la creditrice avesse dimostrato sia l’an che il quantum della pretesa.
Avverso detto decreto proponeva impugnazione di fronte alla Cassazione, la curatela fallimentare Beta Srl, proponendo come primo motivo contemporaneamente la violazione e/o falsa e/o erronea interpretazione o applicazione di norme di diritto, nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.
In buona sostanza, con tale primo motivo, il Fallimento assumeva che, secondo una ricostruzione del proprio consulente contabile, in assenza di allegazione da parte della mutuante delle specifiche pattuizioni contrattuali applicate, si sarebbe addirittura dovuto riconoscere a favore della correntista una somma di restituzione degli interessi nonché una somma addebitata a titolo di costi per fideiussioni.
In realtà, osservava la Cassazione, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, peraltro priva dell’indicazione delle norme che sarebbero state violate, il Fallimento svolge censure di merito finalizzate a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti ed una differente valutazione del materiale probatorio rispetto a quella operata dal Tribunale di Ancona, cosa non consentita se non nei ristretti limiti di cui all’art. 360, quinto comma, c.p.c..
Infatti, in via generale, la valutazione dei fatti di causa rientra nell’apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità; la Cassazione non può compiere una rivalutazione delle prove o dei fatti operata dal giudice di merito, fatta salva la sola ipotesi contemplata dall’art. 360 n. 5 c.p.c. e cioè l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione fra le parti.
La Suprema Corte osservava quindi come, sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, difettasse persino l’allegazione che i rilievi formulati nel motivo, cui il Tribunale peraltro non aveva fatto cenno nel decreto impugnato, avessero formato oggetto di discussione tra le parti nel giudizio di opposizione ex art. 98 L.F., come l’art. 360, quinto comma, c.p.c. richiede a pena di inammissibilità.
Alla luce di quanto sopra, la Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il motivo sia sotto il profilo della violazione di legge che dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
NECESSARIA L’ESPOSIZIONE LINEARE DELLE VICENDE DI FATTO E DEI MOTIVI DI GRAVAME
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Lombardo – Rel. Varrone | 16.03.2023 | n.7600
RICORSO PER CASSAZIONE: INAMMISSIBILE SE SI PROPONE UN “NON MOTIVO”
IL RICORSO È IDONEO SOLO SE CONTIENE LE RAGIONI PER LE QUALI SI IMPUGNA LA DECISIONE DI MERITO
Ordinanza | Corte di Cassazione, I sez. civ., Pres. Cristiano – Rel. Di Marzio | 24.02.2020 | n.4787
RICORSO PER CASSAZIONE: SE LUNGO 100 PAGINE È INAMMISSIBILE
SPETTA AI GIUDICI DI MERITO VALUTARE PEDISSEQUAMENTE TUTTI I DOCUMENTI DIFENSIVI
Sentenza | Cassazione civile Sezione lavoro | 30.09.2014 | n.20589
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